Condominio minimo: come funziona il 110, cosa richiedere, scadenze

Vediamo come funziona il bonus 110% per il condominio minimo e quali sono le scadenze da rispettare

Cosa significa condominio minimo o mini condominio, come funziona e quale differenza c’è con il condominio normale? Si può chiedere il superbonus 110%? Quali sono le scadenze da rispettare? Chi deve presentare Scia o Cila? Vediamo le risposte a tutte queste domande nella seguente guida in pillole.

Differenze tra condominio minimo e condominio normale

condominio minimo e normale
Foto Shutterstock | Romolo Tavani

Il condominio minimo è composto da un minimo di due a un massimo di proprietari di appartamenti. Non ci sono atti di formalizzazione, non serve un regolamento condominiale e non c’è nemmeno la necessità di nominare un amministratore. In sostanza anche un edificio bifamiliare, con diversi propietari è da considerare condominio minimo. Il condominio normale è composto da almeno 9 proprietari, va ufficializzato, deve essere nominato l’amministratore e deve avere un regolamento interno.

Quando scade il superbonus 110% per condominio minimo

Superbonus
Foto | Pixbay Borevina

Le regole del superbonus 110% per il condominio minimo sono esattamente uguali a quelle di altre tipologie di edifici (esclusi unifamiliari). La scadenza sarà dunque ripartita in questo modo:

  • Fino al 31 dicembre 2023 con aliquota al 110%
  • Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con aliquota al 70%
  • Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con aliquota al 65%

Per gli edifici unifamiliari la scadenza è il 31 dicembre 2022 se almeno il 30% dei lavori è stato pagato entro il 30 giugno 2022.

Cosa richiedere e pagamenti

Lavori di ristrutturazione casa in corso
Foto Shutterstock | Zakhar Mar

Se si vuole ristrutturare casa approfittando del superbonus 110% e di altri bonus casa per il condominio minimo occorre tenere presente che segue le stesse indicazioni del condominio normale. Dunque si può richiedere la detrazione fiscale in fase di dichiarazione dei redditi, oppure attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per quanto riguarda i pagamenti ci sono due strade. La prima è quella di pagare in autonomia la propria quota, attraverso fatture singole intestate ad ogni condòmino. Mentre la seconda è pagare il totale attraverso un’unica fattura intestata a un condòmino incaricato.

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