Decreto agevolazioni fiscali, l’AdE spiega come cambiano i bonus edilizi: tutte le info

Dal 30 marzo è cambiato molto in merito di bonus edilizi e il nuovo decreto legge 39-2024 è entrato ufficialmente in vigore. Ecco tutte le novità.

Tra i tanti interventi contemplati nel nuovo decreto legge spiccano sicuramente quelli inerenti il superbonus, che da quando è stato istituito ha causato non pochi problemi sia ai fruitori che alle aziende incaricate di effettuare i lavori.

Il decreto prevede modifiche proprio sulla cessione dei crediti e per lo sconto in fattura, ma anche disposizioni per la trasmissione dei dati relativi alle spese per cui si chiede la detrazione fiscale; il tutto, grazie all’aggiornamento di 4 articoli.

Novità bonus edilizi, ecco tutto quello che c’è da sapere

L’articolo 1 del Dlgs 39/24 contiene in particolare le modifiche alla cessione dei crediti e per lo sconto in fattura, ma non è l’unica novità che riguarda la fruizione dei bonus edilizi attivi al momento.

cosa cambia nei bonus edilizi da aprile
Anche sui lavori di efficientamento energetico cambiano le regole – Designmag.it

Non è passata inosservata la mossa del Governo circa la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, che causerà ulteriori disagi e un numero crescente di “esodati”. A seguito delle polemiche, è stato fatto un passo indietro solamente a favore di chi intende eseguire ristrutturazioni su edifici danneggiati dal terremoto, con particolare riferimento agli eventi sismici del 6 aprile 2009 e da quelli avvenuti dal 24 agosto 2016 in poi.

Il comma 2 dell’art. 1 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni più favorevoli, nel caso i cui

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini
  3. risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici
  4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
  5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Per quanto riguarda invece l’art. 3, si specifica come devono essere inviati i dati relativi alle spese su cui è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali.

Infatti chi ad esempio effettua lavori di ristrutturazione inerenti interventi di efficientamento e/o antisismici, deve trasmettere all’Enea (in caso di omissioni sono previste sanzioni fino a 10 mila euro) tutte le informazioni inerenti gli interventi agevolati, ovvero:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenuto successivamente alla data di entrata in vigore del Dl in esame negli anni 2024 e 2025
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per le suddette spese.

Secondo il comma 2, è obbligatorio trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, con riferimento alle spese antisismiche agevolabili:

  • i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per dette spese.

In base al comma 3 i soggetti tenuti a effettuare la trasmissione dei descritti dati e relative variazioni sono coloro che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori
  • hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Maglie sempre più strette, dunque, per poter accedere ai benefit promossi dal Governo.

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