Le persone che vivono in condominio sanno che hanno dei precisi diritti e doveri, specie con riferimento alle parti comuni e alle spese che devono pagare in comune con gli altri condomini. La convivenza in un condominio può non essere semplice e per questo c’è l’amministratore di condominio che media fra le parti e si occupa della migliore gestione di questo edificio.
Spesso, però, i condomini non sono consapevoli di tutti i diritti che spettano loro. Ad esempio ora hanno un nuovo diritto che in pochi conoscono ma che potrebbe cambiare tutto. Ecco di cosa si tratta.
Il nuovo diritto di chi vive in condominio
Chi vive in un condominio ha un nuovo diritto, che in pochi conoscono, vale a dire quello di poter modificare il colore degli infissi senza violare il decoro architettonico. Questo del “decoro architettonico” è un concetto giuridico che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 18928/2020), indica l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che conferiscono identità al fabbricato.

Di fatto ogni intervento che possa cambiare l’aspetto esteriore dell’edificio, compromettendone l’armonia visiva, può costituire una lesione del decoro architettonico. Dato che il decoro architettonico può essere compromesso anche dal cambiamento del colore degli infissi, chi lo cambia spesso può essere obbligato al ripristino a sue spese.
Tuttavia, la sentenza 3263 del 30 giugno scorso del Tribunale di Lecce, ha stabilito un nuovo diritto per i condomini. Il giudice ha infatti chiarito a quali condizioni la sostituzione del colore degli infissi possa ritenersi conforme alla legge, pur in mancanza di uniformità cromatica e di aderenza evidente al concetto di decoro. Tutto era partito da un condomino che, di sua iniziativa, aveva sostituito gli infissi della sua unità immobiliare, modificandone il colore rispetto a quello originario (da marrone a bianco).
Il condomino aveva operato questo cambiamento senza informare l’amministratore e senza chiedere l’autorizzazione dell’assemblea. Di conseguenza il condominio aveva chiesto la cessazione della turbativa e la rimozione degli infissi, ritenuti non conformi e incompatibili con il concetto di decoro. La controparte, invece, dichiarò che gli infissi erano beni di sua proprietà esclusiva e, contemporaneamente, che il regolamento condominiale del caseggiato non disponeva in merito a colore o tonalità degli stessi.
Il giudice pugliese stabilì che il condomino che aveva installato i nuovi infissi non aveva leso il decoro architettonico. Il giudice dichiarò, fra l’altro, che l’aspetto della facciata risultava già alterato da altre opere, effettuate da altri condomini in precedenza (ad esempio condizionatori posti in posizioni differenti e senza un preciso ordine, oppure tende da sole molto visibili) e contro cui nessuno si era opposto.
Quindi se l’armonia cromatica era già stata stravolta, l’intervento di modifica del colore degli infissi, da cui era nata la disputa, non aveva inciso in modo significativo sul decoro architettonico, che era già stato in precedenza compromesso.