Il pignoramento immobiliare ha dei limiti che i proprietari debitore dell’abitazione devono conoscere. Alcune parti della casa sono impignorabili così come molti oggetti al suo interno. I cittadini, infatti, non possono essere privati dei mezzi di sussistenza, neppure se hanno debiti da ripagare.
Con la definizione pignoramento immobiliare si intende una procedura di esecuzione forzata volta a soddisfare le pretese dei creditori tramite sequestro dei beni immobili di chi ha contratto debiti. Il pignoramento coinvolge il diritto di proprietà, i diritti reali di godimento sui beni immobiliare nonché sulle relative pertinenze ma ci sono dei paletti entro cui il creditore deve muoversi per non infrangere la Legge.
La prima casa, ad esempio, è impignorabile in determinati casi come quelli legati ad obbligazioni alimentari per assicurare a chi è in stato di bisogno una prestazione continuativa oppure periodica di ciò che è necessario per vivere. C’è da approfondire, poi, la questione delle pertinenze ossia del garage, della cantina e del giardino. Sono vendibili all’asta insieme alla casa?
Pignorabilità delle pertinenze, cosa sapere
Secondo la Cassazione il pignoramento della casa si estende anche alle pertinenze come garage, soffitta, cantina a meno che non ci siano elementi che impediscono l’estensione del vincolo. La regola generale, dunque, vuole che le pertinenze rimangano collegate all’immobile principale ma ci sono delle eccezioni da considerare.

Prima di capire quando i limiti sono ammissibili approfondiamo la differenza tra pertinenza e accessorio. Nel primo caso si parla di parti della casa destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale. Devono sussistere un vincolo oggettivo – la funzione di servizio – nonché un vincolo soggettivo – la volontà del proprietario di stabilire il legame. L’accessorio, invece, include sia le pertinenze che altre entità legate in modo funzionale al bene principale. In più c’è anche l’accessione, un bene fisicamente unito alla casa principale.
La normativa prevede l’estensione del pignoramento agli accessori, alle pertinenze, ai frutti della casa pignorata (come un eventuale canone di affitto) e ai miglioramenti/addizioni ossia opere che ne aumentano il valore. Non serve che tutte queste parti siano citate nell’atto di pignoramento, l’inclusione è automatica.
C’è, come detto, un’eccezione. L’estensione non viene applicata se dagli atti della procedura emergono elementi che conducono in modo inequivocabile in senso contrario. Si tratta principalmente di elementi legati ai dati catastali. Se la pertinenza o alto ha dati catastali autonomi e distinti allora non saranno includibili nel pignoramento se non vengono esplicitamente indicati nell’atto e nella nota di trascrizione.