Sognare non costa nulla ma mettere in pratica i sogni invece può comportare una spesa ingente. Guardare la propria casa e immaginarla diversa è concesso ma effettuare delle modifiche reali a volte può non essere così semplice. Volendo aprire un’altra finestra, ad esempio, qual è la strada da intraprendere?
Per migliorare la luminosità della casa o l’abitabilità della stessa può essere necessario aprire un’altra finestra oppure una nuova porta. Si potrebbe pensare che in casa propria si può agire liberamente finché non si reca danno o disagio ad altri condomini ma non è così. Ci sono sia il regolamento condominiale che il Codice civile ad imporre delle restrizioni soprattutto se si mette mano alla facciata alterando il decoro architettonico dell’edificio.
E una nuova finestra rientra proprio in questo caso. La normativa stabilisce quando serve il permesso di costruire per procedere con i lavori, un titolo edilizio indispensabile per la realizzazione di opere e interventi edilizi complessi. A rilasciare questo titolo il Comune nel momento in cui si devono effettuare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Permesso di costruire, serve per una nuova finestra
Il permesso di costruire serve per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ed edilizia se altera in tutto o in parte l’aspetto precedente e la volumetria dell’edificio. L’apertura di una finestra fino a pochi anni fa rientrava nei casi in cui la Legge esigeva il permesso in questione. Non richiedendolo si cadeva nell’abuso edilizio.

Oggi, però, con il Decreto Semplificazioni la norma è diversa. Le modifiche ai prospetti degli edifici come l’apertura di porte o finestre se realizzate a determinate condizioni rientrano nella manutenzione straordinaria per cui serve solo la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Una prima condizione è la necessità di intervento per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o l’accesso ad esso.
Poi l’opera non dovrà ledere il decoro architettonico dello stabile, dovrà essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia e non dovrà riguardare un immobile tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Solo se le modifiche presentano queste condizioni accettabili allora basterà la SCIA per aprire la finestra senza dover richiedere il permesso di costruire necessario invece quando si effettuano lavori di ristrutturazione edilizia pesante.
Attenzione, basta che una sola delle condizioni citate non sia soddisfatta per far diventare la SCIA non sufficiente per effettuare l’intervento e rendersi colpevoli di abuso edilizio non richiedendo il permesso di costruire.