Non servono atti notarili né accettazione dell’eredità, i passaggi burocratici da seguire dopo la morte dell’usufruttuario sono più semplici per tornare nuovamente in possesso della piena proprietà dell’immobile.
L’usufrutto consente ad una persona – l’usufruttuario – di usare e godere di un bene altrui come un immobile pur non essendone il proprietario. Chi concede l’usufrutto resterà nudo proprietario dell’abitazione conservandone la titolarità ma non il diritto di godimento. Questo si riacquisirà con la cessazione dell’usufrutto o la morte dell’usufruttuario. I passaggi per tornare intestatari della casa sono semplici, non viene nemmeno coinvolta la successione ereditaria.
Tutto si basa sul principio della consolidazione. Essendo il nudo proprietario già titolare del diritto di proprietà dell’abitazione quando muore l’usufruttario cade quella “compressione” di tale diritto legata all’usufrutto. Significa che nell’esatto momento del decesso, il diritto del nudo proprietario ridiventa automaticamente piena proprietà dell’immobile (articolo 979 del Codice Civile).
Un processo automatico – è bene sottolinearlo – che non ha collegamenti con la successione ereditaria del defunto. La casa non essendo di proprietà dell’usufruttuario non fa parte del patrimonio del de cuius e non rientra nella sua eredità. La consolidazione, dunque, garantisce il pieno diritto al rientro della proprietà del bene.
Usufrutto, piena proprietà ed eredità: cosa sapere
Secondo quanto spiegato nel paragrafo precedente è chiara la risposta ad un dubbio che riguarda molti nudi proprietari ossia se è obbligatorio accettare l’eredità dell’usufruttuario per poter diventare pieni proprietari del bene. La risposta è no, la consolidazione determina il ritorno alla piena proprietà. Accettare o meno l’eredità non inciderà sulla proprietà dell’immobile.

La rinuncia riguarda altri beni, non l’immobile dato in usufrutto. L’importante è che se il nudo proprietario ha intenzione di rinunciare all’asse ereditario del de cuius esprima questa volontà in tempo prestando attenzione all’accettazione tacita dell’eredità.
Per la Legge se si dovessero compiere atti interpretabili come accettazione implicita (usare il conto corrente del defunto ad esempio) allora l’eredità è accettata. Tra questi atti di accettazione implicita c’è anche la voltura catastale. A tal proposito bisogna fare molta attenzione ad una differenziazione importante.
La richiesta di voltura catastale per riunione di usufrutto sull’immobile di cui si era nudi proprietari non comporta l’accettazione dell’eredità. La richiesta di voltura catastale per altri immobili di proprietà del defunto, invece, è considerata atto di accettazione tacita dell’eredità rientrando nella successione.
Detto questo concludiamo con i passaggi burocratici da seguire per la consolidazione. Bisogna ottenere il certificato di morte, presentare domanda di voltura catastale per riunione di usufrutto entro 30 giorni dal decesso, aggiornare i registri immobiliari.






