Cambio fornitore luce e gas in condominio, l’amministratore può decidere da solo? Cosa non puoi mai fare

L'amministratore ha molti poteri, anche quello di cambiare fornitore da solo?

L’amministratore di condominio ha poteri e compiti, doveri e responsabilità. Questa è una figura fondamentale nella gestione dell’edificio e del rapporto tra condomini. Le sue azioni sono guidate da diverse norme di Legge su cui non si può soprassedere.

Parlando di compiti generali dell’amministratore di condominio si deve menzionare la conduzione dell’edificio limitatamente alle parti comuni, il calcolo e l’erogazione delle spese necessarie per il mantenimento delle parti comuni, la vigilanza sulla loro integrità e manutenzione e l’osservanza delle norme scritte nel regolamento condominiale. Il professionista stima le spese, le riscuote e deve giustificare nel bilancio entrate e uscite.

La lista dei doveri di un amministratore, poi, è molto lunga e varia in base al momento del mandato in cui si presentano. Tra i tanti c’è la convocazione dell’assemblea almeno una volta l’anno. L’assemblea condominiale è l’organo deliberativo con i più ampi poteri dello stabile, non l’amministratore. Sono i condomini ad avere l’ultima parola sulle decisioni importanti, vale anche per la scelta di cambiare fornitore di luce e gas?

L’amministratore e i suoi doveri: chi firma per il cambio fornitore

L’autonomia dell’amministratore per Legge è limitata alla gestione ordinaria e alle attività indispensabili per il buon funzionamento del condominio. Per gli atti che modificano rapporti contrattuali, invece, il professionista deve ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale. Di conseguenza, l’amministratore non può firmare in autonoma un nuovo contratto di luce e gas senza prima aver consultato l’assemblea.

Persone parlano
L’amministratore e i suoi doveri: chi firma per il cambio fornitore (Designmag.it)

Il cambio del fornitore non è un’azione di routine. Si tratta di un evento che modifica chi viene in contatto con il condominio, le condizioni economiche e la qualità/continuità del servizio. Significa che è un atto di straordinaria amministrazione che l’amministratore non può effettuare da solo. Per procedere con il cambio del fornitore servirà il mandato espresso dell’assemblea approvato dalla maggioranza. Solo il quorum legale potrà dar seguito alla delibera.

Se l’amministratore dovesse firmare in autonomia un nuovo contratto senza aver interpellato i condomini quel contratto sarebbe non valido. La scelta del nuovo fornitore, poi, deve avvenire dopo che l’assemblea ha confrontato vari preventivi, valutato i costi, i benefici del cambiamento, l’affidabilità dei gestori e dopo aver deciso la durata del nuovo contratto.

Solo il coinvolgimento di tutti i condomini può garantire trasparenza e protezione degli interessi di tutti. C’è un’unica eccezione, una situazione di emergenza che richiede all’amministratore un’azione rapida per evitare che il condomino rimanga senza luce, Capita per una disdetta improvvisa o un’imminente scadenza del contratto. L’amministratore dovrà dimostrare la necessità dell’azione e comunque convocare l’assemblea il prima possibile per far ratificare la decisione.

Gestione cookie