Allarme pignoramento: cosa devi sapere sul precetto e i tempi tra l’uno e l’altro atto

Quanto tempo intercorre tra un atto di precetto e un atto di pignoramento? E cosa succede se non si paga subito? Facciamo chiarezza.

Se un debitore viene condannato da un giudice a pagare quanto dovuto, a questo punto il creditore è tenuto per legge a recapitare a questi la notifica detta “atto di precetto”, ovvero un documento tramite il quale avanza nei confronti della controparte un ultimo avvertimento a effettuare il pagamento per saldare il debito pendente. 

Il documento stabilisce quindi un termine di tempo minimo entro il quale l’esecuzione decisa dal giudice non può avvenire, pari a 10 giorni dalla notifica. Ecco dunque sorgere la domanda: il pignoramento avverrà quindi alla scadenza del termine, ovvero all’undicesimo giorno dall’atto di precetto? Ebbene, la risposta è negativa: perché nella maggior parte dei casi passano diverse settimane se non addirittura mesi prima che abbia effetto.

Lo slittamento del pignoramento: in quale caso avviene

Oltre al termine minimo dei 10 giorni, infatti, la legge ha fissato anche un termine massimo, pari a 90 giorni: dunque il pignoramento può avvenire tra l’undicesimo giorno e il novantesimo successivi all’atto di precetto. A partire dal novantunesimo giorno, il precetto perde di efficacia, a meno che il creditore decida di presentare al Presidente del Tribunale competente l’istanza di autorizzazione alla consultazione dell’Anagrafe Tributaria.

Quando slitta il pignoramento
Non esiste un limite massimo di rinnovo dei precetti, né possono essere considerati atti persecutori e ciascuno di essi interrompe i termini di prescrizione – DesignMag.it

Se il debito non viene saldato in via bonaria dopo l’atto di precetto notificato dal creditore al debitore, e se il creditore presenta l’istanza di autorizzazione alla consultazione dell’Anagrafe Tributaria per ottenere l’indicazione dei beni pignorabili, il termine dei 90 giorni di validità del precetto viene sospeso fino a quando il creditore avrà ottenuto riscontro alla sua richiesta.

Dovendo infatti in questo caso attendere la compilazione dell’istanza, oltre al suo deposito, alla risposta del Presidente nonché alla consegna della documentazione, ecco che i tempi di pignoramento possono allungarsi anche oltre i tre mesi. A questo punto il creditore può rinnovare il precetto, notificandone uno successivo al primo. 

Il secondo precetto, quindi, avrà la stessa validità del primo, ovvero dovrà osservare il tempo minimo dei 10 giorni entro i quali il pignoramento non può avvenire e il tempo massimo di 90 giorni oltre al quale perde di validità. Inoltre, non esiste un tetto massimo di rinnovo dei precetti, né possono essere considerati atti persecutori, e ciascuno di essi interrompe i termini di prescrizione.

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