Tra i doveri di un inquilino c’è quello di lasciare casa in ottimo stato, così come l’ha ricevuta. Si può negare al proprietario di vedere l’appartamento prima della consegna delle chiavi proprio per evitare discussioni? Nel contratto stipulato all’inizio della locazione c’è la risposta a questa domanda.
Il Codice Civile stabilisce che il proprietario deve consegnare all’inquilino un immobile in buono stato di manutenzione, privo di vizi che ne impediscano o limitino l’uso al conduttore. Non solo, durante il periodo di locazione il proprietario ha il dovere di eseguire le riparazioni indispensabili per garantire l’uso del bene da parte dell’affittuario limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria. Le spese di manutenzione ordinaria, infatti, sono a carico dell’inquilino.
Quest’ultimo deve pagare il canone mensile, le spese di condominio ed è responsabile delle perdite che provocano danni alle abitazioni vicine. Tra i doveri del conduttore anche la riconsegna dell’immobile in buono stato quando dovrà lasciarlo. In virtù di questa direttiva è facoltà dell’affittuario controllare lo stato della casa prima della riconsegna delle chiavi o accedere all’abitazione per far vedere l’appartamento a futuri inquilini?
Il rifiuto delle visite del proprietario cosa comporta?
Il Tribunale di Roma con la sentenza numero 506 del 10 gennaio 2025 ha sottolineato che l’inquilino non ha la possibilità di rifiutare una visita del proprietario di casa. Se negasse di far visitare l’immobile commetterebbe un inadempimento contrattuale. Il locatore ha diritto di far vedere la casa a futuri inquilini o acquirenti per ridurre al minimo il periodo di tempo in cui l’abitazione rimarrà sfitta. Si tratta, dunque, di un principio di correttezza e buona fede che guida le azioni del conduttore e che viene espressamente scritto nel contratto di locazione.

Questo contiene quasi sempre una clausola specifica volta a regolamentare il diritto di visita. Stabilisce con esattezza quante volte il proprietario può visitare l’immobile e l’inquilino non può rifiutarsi di prendere appuntamento. Nel caso all’attenzione del Tribunale di Roma il conduttore ha trovato giustificazioni varie per evitare la visita. Un’emergenza sanitaria, una partenza per le ferie, l’indisponibilità per un lungo periodo.
Non riuscendo a far vedere la casa a possibili nuovi inquilini il proprietario è rimasto con l’appartamento sfitto. Ebbene, il Tribunale ha condannato il conduttore a pagare un risarcimento danni pari a sei mensilità di canone d’affitto – circa 9.600 euro. C’è di più, inviare un video della casa non è sufficiente se nel contratto si parla di visita.