Hai affittato una casa più grande di ciò che ti occorre davvero, con più stanze e più bagni, e ti stai chiedendo se sia possibile subaffittarla per risparmiare un po’ sulle spese?
Magari potresti subaffittare una singola stanza, oppure decidere di affittare tutta la casa, per esempio in estate, quando vai in vacanza o torni nel tuo paese natale (se sei un fuori sede). Ecco tutto quello che dovresti sapere sul subaffitto, perché non sempre è possibile, soprattutto se si oppone il proprietario di casa.
Quando il proprietario di casa può impedire il subaffitto
Anticipiamo subito dicendo che subaffittare rientra tra le possibilità del locatario, anche per arrotondare le spese e ridurre le spese di locazione, ma è necessario attenersi sempre al contratto. Infatti, l’articolo 1594 del Codice Civile recita: “Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi”.

Quindi, si può subaffittare ma non cedere il contratto senza il consenso del locatore. Infatti, nel contratto di affitto deve essere prevista questa possibilità, e non vietata, altrimenti non sarà possibile farlo. Esistono due tipologie di subaffitto:
- il subaffitto parziale, che prevede che venga subaffittata una parte di casa, per esempio una stanza
- il subaffitto totale, che prevede invece che il locatario ceda per un determinato periodo l’intera abitazione, ad esempio in estate.
Il proprietario di casa, però, può opporsi al subaffitto totale dell’immobile. Infatti, è necessario il suo consenso per subaffittare: questo deve essere presente nel contratto mediante un’apposita clausola che renda possibile concedere totalmente in subaffitto un immobile in caso di necessità.
Inoltre, la legge ammette la possibilità che il conduttore ceda in sublocazione l’immobile solo parzialmente, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata della permanenza e i vani sublocati. Invece, c’è il divieto di sublocazione per i contratti ad uso transitorio o stipulati con studenti universitari fuori sede.
Il proprietario della casa, però, può sempre opporsi al subaffitto se:
- il conduttore non comunica le condizioni del subaffitto
- le condizioni sono abusive e non rispettano quanto pattuito
- ci sono previsioni di un mutamento d’uso o destinazione del locale.
In tali ipotesi, il proprietario-locatore principale potrà sempre risolvere il contratto di locazione con il conduttore-sublocatore e intimare lo sfratto. Infine, bisogna sempre sapere che, quando si subaffitta, le responsabilità in merito all’abitazione per eventuali danni, restano in carico al conduttore (e non al subconduttore), che quindi dovrà risarcire il proprietario.