Introdotto per la prima volta nel 2020, il Superbonus 110% si è presentato come un’agevolazione per favorire gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica negli appartamenti attraverso una detrazione fiscale piuttosto sostanziosa sulla cifra spesa.
Nel corso degli anni, la percentuale si è via via ridotta: il 110% è rimasto fino al 31 dicembre 2023, mentre successivamente si è passati al 70% del 2024 e al 65% di questo 2025. Meno rimborso per il contribuente, che con questo incentivo può avere una detrazione in dichiarazione dei redditi, lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Detto che, questo particolare incentivo, sta comunque chiudendo il suo corso, molti proprietari si trovano a distanza di tempo dall’inizio dei lavori con degli appartamenti finalmente conclusi: cosa succede se si vende un immobile ristrutturato grazie al Superbonus al 110%, ottenendo una plusvalenza? Si può fare o no? Tutti i dettagli a riguardo, cosa dice la normativa sulla situazione.
Superbonus e vendita dell’immobile, cosa dice la normativa sulle plusvalenze: i dettagli da conoscere
Stando a quanto riportato dal sito laleggepertutti.it, il principio fondamentale della normativa spiega chiaramente che, qualora il beneficio del Superbonus 110% sia stato fruito tramite sconto in fattura, le spese effettuate per i lavori non possono far aumentare il costo d’acquisto dell’immobile. Dato che il contribuente ne ha beneficiato una volta, non può beneficiarne una seconda volta grazie al guadagno che arriva con la vendita dell’immobile.

Ai fini della tassazione, il valore dei lavori eseguiti con il Superbonus 110% viene di fatto escluso dal calcolo del costo storico del bene. C’è però un’eccezione nella normativa, ed è legata al tempo: se la vendita avviene entro i cinque anni dalla conclusione dei lavori, il proprietario può riconoscere a incremento del costo il 50% dell’ammontare delle spese sostenute per gli interventi per cui si è fatto uso del Superbonus.
Risulta sempre possibile per aumentare il costo di acquisto dell’immobile includere le spese sostenute per altri interventi, anche se queste hanno portato all’utilizzo di agevolazioni diverse dal 110%. La circolare 13/E/2024 ha poi ricordato che può sempre agire anche la rivalutazione monetaria.
Qualora la casa fosse stata in possesso del venditore per cinque o più anni, il costo d’acquisto dell’immobile può essere aumentato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice Istat). Determinata la plusvalenza imponibile, il contribuente può scegliere se aggiungerla al reddito complessivo (aliquote Irpef) o se far applicare l’imposta sostitutiva del 26%, opzione che spesso risulta la più vantaggiosa.