Se vendo la casa, posso continuare a detrarre le spese di ristrutturazione?

Quando si vende la casa, a chi spetta detrarre le spese di ristrutturazione? Ecco cosa dice la legge a riguardo.

Come molti sapranno, lo Stato offre varie detrazioni fiscali per recuperare le spese relative agli interventi edilizi sulla propria abitazione, recuperando le spese delle tasse nei dieci anni successivi.  Ma che succede quando la casa viene ceduta ad altri? Chi detrae le spese di ristrutturazione in questo caso? Le detrazioni restano a favore del venditore? Che diritti ha l’acquirente? Questa questione trova risposta nell’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che spiega questo esatto scenario in maniera dettagliata.

L’articolo in questione stabilisce che, in in caso in cui la detrazione sull’immobile non sia ancora stata utilizzata (interamente o parzialmente), questa viene trasferita per i periodi d’imposta rimanenti alla persona acquirente. Questo vale in caso di silenzio, ergo di mancata indicazione all’atto di cessione. È però ammesso anche il patto contrario: le due parti possono decidere al momento della vendita che i bonus restino al venditore che ha sostenuto le spese di ristrutturazione (e ha quindi nel suo interesse mantenere il bonus). È anche possibile scegliere di trasferire solo parte delle detrazioni. Le stesse regole si applicano in caso di donazione dell’immobile.

Spese di ristrutturazione: che succede se le parti non hanno previsto nulla?

Come già detto, se non viene indicato specificatamente nell’atto di cessione, le detrazioni rimaste passano all’acquirente o donatario. È, però, possibile stipulare un atto di rettifica. La scrittura privata dev’essere autenticata dal notaio e specificare (prima della prossima dichiarazione dei redditi) che i bonus restano al venditore. La circostanza è espressamente dichiarata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E/2023, che spiega le cose nel dettaglio.

come detrarre le spese di ristrutturazione
come detrarre le spese di ristrutturazione

Come già detto, la circolare spiega chiaramente che in mancanza di accordo al momento dell’atto di trasferimento, è possibile creare una nota privata da un notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato) che conferma l’accordo tra le due parti. Durante la dichiarazione dei redditi le due parti dovranno poi rimanere coerenti all’accordo.

È anche possibile annullare l’accordo in seguito, cedendo le quote all’acquirente di nuovo, ma sempre prima della successiva dichiarazione dei redditi e prima che il venditore abbia fruito della quota di detrazione. Anche in questo caso, tutto ciò si applica anche in caso di donazione dell’immobile invece di vendita, seguendo le stesse regole appena citate.

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