Se non uso la seconda casa, devo pagare la TARI? Che batosta per gli italiani

Quando bisogna cominciare a pagare la TARI sulla seconda casa? Dal momento del trasferimento o di attivazione delle utenze?

I proprietari degli immobili sono obbligati al versamento di una serie di imposte, tra cui la TARI, la tassa sui rifiuti. Si tratta di una tassa il cui ammontare è fissato dal Comune, per sostenere le spese legate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Uno dei dubbi più frequenti tra i proprietari riguarda il momento in cui sorge l’obbligo di pagamento. Coincide, infatti, con la data in cui viene perfezionata la compravendita dell’immobile, dell’accatastamento, dell’avvio delle varie utenze oppure del trasferimento della proprietà? In altre parole, una casa ancora inutilizzata (a prescindere che si tratti di prima o di seconda casa) può produrre rifiuti? La questione è di fondamentale importanza, perché bisogna evitare che i contribuenti paghino più del dovuto.

Pagamento TARI: da quando decorre?

Il requisito essenziale per l’insorgenza dell’obbligo di pagamento della TARI in capo ad un soggetto è il possesso di locali oppure di aree idonee a produrre rifiuti urbani. Per esempio, un appartamento ammobiliato è un immobile con capacità di generare rifiuti.

pagamento tari seconda casa
L’obbligo di pagamento sorge solo in presenza di specifici requisiti (Designmag.it)

I regolamenti comunali, inoltre, fanno riferimento anche ad altri requisiti per precisare quando bisogna pagare l’imposta. Oltre alla presenza di mobili ed elementi d’arredo, un’altra condizione è l’attivazione delle utenze. Quest’ultimo elemento, tuttavia, se considerato singolarmente, non sempre obbliga al versamento della TARI. Un edificio può produrre rifiuti solo quando è usato e, di conseguenza, se è disabitato (ad esempio, si tratta di seconda casa o di una casa vacanze), la sola attivazione dei servizi, senza effettivi consumi, non può comportare il pagamento.

Se, invece, l’immobile con le utenze viene usato (anche per poco tempo), a prescindere dall’accatastamento o dal mancato trasferimento della residenza, il Comune è legittimato a pretendere la corresponsione dell’imposta sui rifiuti. Da quanto finora specificato, si evince che, anche se un immobile non viene quotidianamente usato, ma può essere ipoteticamente abitato (ad esempio, si tratta di una seconda casa), viene considerato come in grado di produrre rifiuti. Tale regola vale anche nel caso in cui non sia stato ancora compiuto l’accatastamento.

Il principio, infine, si applica anche per i magazzini vuoti. Se i locali sono sfitti, non sono attive le utenze e mancano arredamento e macchinari specifici, non possono produrre rifiuti e non si può pretendere il pagamento della TARI. Al contrario, anche se viene dimostrato un uso temporaneo e occasionale dell’immobile, non ci sono circostanze che giustificano un esonero dal versamento.

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