E’ capitato molto spesso in passato che si commettevano degli abusi edilizi, negli ultimi tempi è molto raro come fenomeno. Ma che cosa succede se trascorre un determinato tempo?
Andiamo a vedere quando potremmo non avere alcun tipo di problema perché l’abuso cade in prescrizione. Ecco le date che devi tenere a mente.
Addio abuso edilizio, in questo caso cade in prescrizione
Se dobbiamo parlare di abuso edilizio ci sono due distinzioni importanti da fare, ovvero l’aspetto penale per il quale la prescrizione incide sul reato e sull’azione penale e l’aspetto amministrativo.

I reati che accadono più spesso sono quelli sul versante penale sono di oggetto urbanistico/edilizio (art. 44 d.P.R. 380/2001: interventi in assenza di titolo, totale/parziale difformità, ecc.) ed i reati antisismici e strutturali. Per il reato edilizio è molto importante il giorno per il calcolo della prescrizione del reato.
Stando ad una sentenza, e per la precisione la numero 37512 del 9 ottobre 2025, la costruzione abusiva ha natura per tutto il tempo in cui viene commessa l’azione illecita. Cessa solamente quando vengono sospesi i lavori, oppure c’è un provvedimenti impeditivo, oppure una sentenza di primo grado, quindi, se i lavori non sono ultimati il reato prosegue e la prescrizione non inizia.
Ma in che cosa consiste l’ultimazione? Si intende concluso quando ci troviamo davanti ad infissi, intonaci ed interni ed esterni completati. Quanto dura la prescrizione? Stando a ciò che ci dice la legge parliamo di un termine minimo di 4 anni ed un massimo di 5 anni.
Entriamo nel dettaglio della sentenza indicata in precedenza. Gli imputati erano stati ritenuti colpevoli di più contravvenzioni edilizie. In Cassazione veniva dato come giorno di fine l’attivazione della fornitura elettrica nel 2017 o la data di accertamento di luglio 2018. La Corte, però, lo indicava come infondato.
Al sopralluogo del 7 luglio 2018 l’opera era incompleta, portando anche documentazione fotografica. La Corte ha ragionato in questi termini per il calcolo:
- fissa innanzitutto, in via ipotetica, il termine massimo quinquennale dalla data dell’accertamento (7.7.2018 → 7.7.2023), evidenziando che alla data della sentenza di primo grado (19.6.2023) non era ancora terminato;
- innesta poi – trattandosi di reati commessi nel 2018 – la disciplina della sospensione ex art. 159, co. 2, c.p. nel testo introdotto dalla Legge n. 103/2017 (c.d. “Orlando”), dando continuità al principio intertemporale affermato dalle Sezioni Unite secondo cui tale sospensione continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non essendo stata travolta retroattivamente dalle riforme successive (Legge n. 3/2019 e Legge n. 134/2021);
- la Corte quindi colloca la maturazione della prescrizione al 5 giugno 2026, “prima ancora” di sommare i numerosi periodi di sospensione che allungherebbero il termine.
Questa sentenza è molto importante perché non è possibile utilizzare scorciatoie per indicare eventuali equivoci come le utente, ma utilizzando la prova di cessazione della permanenza.






