Ma se non uso il garage devo pagare lo stesso la luce? Cosa dice la legge

Cosa dice la legge per quanto riguarda la luce del garage.

Nell’ambito del macro tema della vita condominiale, quello delle spese è un argomento molto delicato e di grande ampiezza.

Quando si vive in condominio, è proprio la ripartizione delle spese uno dei temi “caldi” che spesso porta a discussioni e dibattiti importanti. In particolare, la ripartizione delle spese per la luce di garage e cantine è una fonte comune di dubbi e discussioni. Andiamo a vedere che cosa dice la legge.

Garage, quando si deve pagare la luce

Come spiegato dagli esperti di immmobiliare.it, la regola generale, in assenza di diverse disposizioni nel regolamento condominiale, prevede che le spese per l’illuminazione delle parti comuni (come corsie di manovra, rampe e accessi) vengano suddivise tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali di proprietà.

garage condominiale
Garage, quando si deve pagare la luce – designmag.it

La ripartizione cambia a seconda della natura dello spazio:

  • Parti comuni (come corsie e rampe): Le spese sono ripartite secondo i millesimi generali di proprietà.
  • Garage privati (Luce interna): Se dotati di un impianto indipendente, i costi sono a carico esclusivo del proprietario.
  • Box e cantine condominiali: In quanto spazi comuni destinati a più proprietari, l’illuminazione rientra nelle spese ordinarie. Tuttavia, per garantire equità, chi non possiede né cantina né box non è tenuto a pagare. Spesso si ricorre a una tabella millesimale separata dedicata unicamente a box e cantine, in modo che solo i rispettivi proprietari sostengano i costi.

Un problema frequente riguarda l’uso diverso del garage, come trasformarlo in laboratorio o palestra, che comporta un maggiore consumo di energia elettrica dalla presa condominiale. In tal caso, il condominio può opporsi, in quanto l’uso intensivo grava ingiustamente sugli altri. La soluzione corretta è che il proprietario si doti di un contratto di fornitura autonomo.

Se non esistono tabelle millesimali specifiche per garage, le spese vengono ripartite secondo i millesimi generali, creando potenziali squilibri (ad esempio, un non-proprietario di box che contribuisce). L’assemblea condominiale ha un ruolo centrale e può deliberare la creazione di una tabella ad hoc o stabilire altri criteri, come l’esonero di chi non ha il box o l’installazione di contatori separati.

In caso di immobile in affitto, la responsabilità del pagamento dipende dall’uso: per il garage ad uso esclusivo dell’inquilino, le spese ordinarie di illuminazione sono generalmente a carico dell’inquilino, mentre per le parti comuni del garage la spesa ricade sul condominio e viene ripartita secondo i millesimi di proprietà, a prescindere dall’uso effettivo da parte dell’inquilino.

Un aspetto critico è l’allaccio abusivo di un garage privato al contatore condominiale. Questo comportamento è illecito e può configurare il reato di furto aggravato di energia elettrica, poiché il danno ricade su tutti i condomini. La denuncia può essere sporta dall’amministratore (se autorizzato dall’assemblea) o da ogni singolo condomino in quanto parte lesa, ed oltre alla denuncia, il condominio può richiedere l’immediata disconnessione e il risarcimento delle somme sottratte.

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