Imu ridotta del 75% non si applica a tutti i contratti di locazione: l’Agenzia delle Entrate spiega a cosa fare attenzione per evitare sanzioni

Attenzione al pagamento dell’Imu ridotta al 75%, vi sono alcune eccezioni ed è bene conoscerle. Tutte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Con dicembre viene a concludersi il pagamento dell’Imu, l’Imposta Municipale Unica della quale andrà versato il saldo con scadenza fissata per il 18 del mese. I due giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria, solitamente fissata per il 16 dicembre, sono legati al fatto che quel giorno, nel 2023, cade di sabato.

In vista del versamento della seconda rata l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni rivolte a coloro che intendono versare l’Imu ridotta al 75%. Specificando quando è possibile farlo ma anche le eventuali eccezioni, che fanno perdere questo diritto e che è bene conoscere per evitare di incorrere, successivamente, in possibili sanzioni.

Imu con aliquota ridotta al 75%, quando si applica? Tutte le casistiche e le eccezioni

L’Imu determinata mediante applicazione dell’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% nel caso di immobile abitativo “locato con contratto a canone concordato”, così come previsto dalla Legge n.431 del 9 dicembre 1998. L’agevolazione è indicata nell’articolo 1 comma 70 della legge 160/2019 e risulta essere applicata automaticamente, indipendentemente da eventuali delibere comunali che potrebbero prevedere riduzioni ulteriori degli importi per i residenti sul territorio. Infatti ai Comuni è data la possibilità di prevedere aliquote più favorevoli relativamente agli immobili che, sulla base delle condizioni stabilite negli accordi territoriali presenti nell’articolo 2, comma 4, della legge 431/1998), vengono concessi in locazione a titolo di abitazione principale.

Imu al 75%:i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Aliquota ridotta per contratti di locazione di natura transitoria: i dettagli (designmag.it)

Per quanto riguarda la riduzione al 75%, invece, essa viene applicata ai contratti indicati nell’articolo 2, comma 3 della medesima legge. Questo canone non potrà superare i valori prefissati dagli accordi territoriali stabiliti tra le associazioni dei conduttori e delle associazioni rappresentative delle categorie della proprietà edilizia; inoltre la durata minima non potrà risultare inferiore a tre anni; è prevista inoltre una proroga di due anni in due anni. Occorre peraltro sottolineare che anche i contratti di locazione di natura transitoria, nonché quelli stipulati con studenti universitari, possono beneficiare di tale agevolazione.

Nel primo caso i contratti dovranno avere una durata di almeno uno e non superiore a diciotto mesi. L’obiettivo è andare a soddisfare esigenze abitative transitorie del locatore oppure del conduttore. Invece i secondi sono quelli previsti nelle località sul cui territorio insistono università oppure specifici corsi universitari distaccati di specializzazione, ma anche nei Comuni limitrofi. In questo caso sarà possibile, per ottenere l’aliquota ridotta, stipularli esclusivamente con studenti universitari oppure di formazione post laurea. Inoltre dovranno risiedere in un comune differente da quel del corso di studi; infine la durata dei contratti dovrà essere compresa tra 6 mesi e 3 anni.

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