Il vicino ha costruito un ascensore esterno adiacente alla mia casa, cosa posso fare? C’è solo un modo per farlo togliere

La costruzione di un ascensore esterno è disciplinata da una rigida normativa. Capiamo quando si ha diritto di chiedere al vicino di toglierlo. 

L’ascensore esterno è la soluzione più diffusa per migliorare l’accessibilità all’edificio e abbattere le barriere architettoniche. Sono tantissimi i palazzi costruiti senza ascensore perché risalenti ad un’epoca diversa. Oggi si può porre rimedio ma rispettando diverse regole.

Il primo ascensore per il trasporto dei passeggeri venne installato nel Palazzo d’Inverno nel 1793. Parliamo di modelli rudimentali usati in fabbriche e attrazioni turistiche. L’installazione di un vero prototipo di ascensore fu progettata nel 1845 nella Reggia di Caserta da Gaetano Genovese ma la diffusione degli ascensori residenziali avvenne molto dopo, successivamente alla seconda guerra mondiale.

Si capisce come molti edifici siano privi di ascensore. Un problema per chi è avanti con l’età o quando ci sono le buste della spesa da portare al quinto piano. Inoltre l’immobile vale di meno senza ascensore. Insomma, tanti condomini decidono di installare un ascensore esterno per migliorare l’accessibilità al condominio e rimuovere le barriere architettoniche. Se venisse costruito troppo a ridosso di un’abitazione sarebbe un problema?

Le regole per la costruzione dell’ascensore esterno

La sentenza numero 11930 della Corte di Cassazione fa chiarezza sulle regole di costruzione di un ascensore esterno. Qualificando un’opera come volume tecnico si può evitare di dover rispettare le norme sulle distanze. Per i Giudici, però, l’ascensore esterno non è un volume tecnico dato che per essere tale un’opera non deve avere alcuna autonomia funzionale e deve essere destinata solo al contenimento di impianti essenziali per l’uso dell’immobile.

Martelletto e libro
Le regole per la costruzione dell’ascensore esterno (Designmag.it)

Rientra nel volume tecnico, ad esempio, il locale macchine oppure un serbatoio ma non l’ascensore esterno perché pur servendo per trasportare persone e pur dando un’utilità autonoma di piani dell’edificio è una nuova costruzione e, quindi, non può essere esente dal seguire le regole valide per le costruzioni. Il Codice Civile stabilisce che la distanza minima da una veduta diretta del vicino è di tre metri.

Qualsiasi opera che ostacola in modo stabile la possibilità di guardare dalla finestra e avere una visuale aperta è una costruzione – non un volume tecnico – e l’ascensore esterno deve rispettare, quindi, questa distanza. La Cassazione ha anche affrontato la questione dell’eliminazione delle barriere architettoniche che concede deroghe sulla distanza di costruzione.

Queste deroghe sono ammesse quando l’esigenza di un condomino prevale sul diritto di un altro condomino ad esempio perché c’è una disabilità ma non sono estendibili ai rapporti tra proprietari di fondi confinanti e autonomi. Se l’ascensore esterno copre la visuale di un vicino che abita in un fondo confinante o autonomo non è ammissibile sacrificare il diritto di proprietà di questo vicino.

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