Può capitare che il nostro animale domestico fugga dai vicini ma rincorrerlo per recuperarlo, entrando nella proprietà altrui, è possibile o si rischia qualcosa?
Un proprietario di un animale domestico, infatti, come primo istinto non penserebbe affatto a non entrare nella proprietà di un’altra persona ma solo a recuperare il suo “bene”. E sono proprio due i diritti che entrano in gioco in questa fattispecie: il diritto del proprietario a recuperare il proprio bene e il diritto del vicino a godere indisturbato della sua proprietà. E allora, come si scioglie questa “matassa”? È possibile entrare nel terreno del vicino per riprendere un animale in fuga, o no?
Cosa si rischia ad entrare nella proprietà del vicino per rincorrere il proprio animale?
In effetti si può rincorrere il proprio animale nella proprietà del vicino ma solo a condizioni molto specifiche per evitare che si configuri un illecito civile o addirittura un reato.

Non tutti gli animali si possono inseguire legalmente ma solo quelli inclusi nell’art. 925 del Codice Civile ovvero gli animali mansuefatti, appartenenti a specie selvatiche che, vivendo con l’uomo, hanno perso la loro naturale selvatichezza (pavoni, cervi o daini tenuti in un parco privato, o i colombi di una colombaia). Solo per il proprietario di questi animali la legge riconosce un vero e proprio diritto di “inseguimento” attivo.
Questa categoria si distingue dagli animali domestici (cani e gatti), per cui è consentito l’accesso al fondo altrui per “riprendere” l’animale che vi si sia riparato ma l’azione è meno dinamica dell’inseguimento. Oppure gli animali selvatici ovvero la fauna selvatica (cinghiali, volpi, lupi) che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e su cui privato cittadino non vanta alcun diritto di proprietà e quindi non ha diritto di inseguirli in un fondo altrui.
L’esercizio del diritto di inseguimento non è privo di conseguenze economiche perché i danni che potrebbero verificarsi durante questa situazione sono a carico del proprietario dell’animale (indennità per i danni al fondo) e poi c’è anche la responsabilità oggettiva per i danni a terzi. L’inseguimento si può trasformare, poi, in un illecito penale quando c’è violazione di domicilio (per esempio si entra in un’abitazione o pertinenza contro la volontà del proprietario) o quando si esercitano arbitrariamente le proprie ragioni, anziché avvalersi della facoltà concessa dalla legge in modo pacifico, utilizzando violenza o minaccia. Oppure quando c’è danneggiamento.
Un ultimo caso è quando il proprietario del fondo non fosse presente: entrare nella sua proprietà è possibile ma il proprietario dell’animale dovrà farlo con la massima diligenza attenendosi ai principi di correttezza e prudenza. L’ingresso è giustificato solo dalla necessità di recuperare l’animale e l’interferenza con la proprietà altrui deve essere minima, percorrendo il tragitto più breve e meno dannoso possibile.
Infine, sussiste un obbligo di rendiconto: una volta terminato il recupero, occorre informare il proprietario del fondo non appena possibile, identificandosi e mettendosi a disposizione per constatare e indennizzare eventuali danni. Può essere utile, a tal proposito, addurre delle prove come testimonianze e dichiarazioni di chi ha assistito.