Devo pagare la Tari sulla seconda casa se non la utilizzo?

Come comportarsi con la Tari delle abitazioni che non svolgono il ruolo di residenza primaria, risponde la Corte di Cassazione

Non è raro ritrovarsi nel dubbio di dover pagare o meno la Tari sulle seconde case, ovvero quelle che non si utilizzano come abitazione principale. Per fortuna, tutte le risposte in merito le dà la Corte di Cassazione che tramite la sentenza 11.130 del 2021 ha finalmente fatto chiarezza sulla questione. All’interno infatti viene spiegato senza mezzi termini come ci si debba comportare.

Se doveste rientrare nel suddetto scenario, ci sono alcune considerazioni da fare. Bisogna innanzitutto partire dal fatto che si tratta di un’imposta dovuta dal contribuente in possesso di un immobile o un’area scoperta, adibita a qualsiasi uso, “che siano suscettibili a produrre rifiuti”. Ciò comporta che la Tari dovrà essere saldata per tutte le abitazioni di proprietà, anche nel caso in cui non vengano sfruttate.

Inoltre, la tassa è dovuta nel momento in cui esista “un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” e il soggetto può “anche solo potenzialmente servirsene sulla base di indici presuntivi” – ovvero si tiene conto della qualità e della quantità di rifiuti che un certo tipo di locale o area possa produrre mediamente.

Tari sulle seconde case, la legge parla chiaro

La legge che regolamenta la questione è la 147 del 2013, in particolare il comma 645 – in materia è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 11.130 del 2021. Si legge che la Tari va applicata alle singole unità immobiliari “iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano”. Le amministrazioni locali quindi non andranno a riscuotere gli importi sull’intero edificio ma sulle unità immobiliari, che sono considerate come vere e proprie entità autonome.

Legge sulla Tari, come comportarsi con le seconde case
La Tari va pagata per tutti gli immobili in proprio possesso, la legge è chiara in materia Designmag.it

Questo cosa comporta per i proprietari di immobili? Il fatto di non usufruire delle abitazioni in proprio possesso non esonera dal pagamento dell’imposta. Perciò anche se il contribuente decide di non locare le case a propria disposizione dovrà comunque saldare la Tari. Rimane però condizione imprescindibile l’esistenza di un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Nel caso in cui il contribuente non si serva di quest’ultimo è costretto a corrispondere ugualmente dell’importo – discorso valido per tutti gli immobili in proprio possesso. Sempre i comuni potranno decidere di applicare riduzioni ed esenzioni alla tariffa – da verificare sugli appositi portali, ogni amministrazione si comporta diversamente.

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