Conto Termico 3.0, cambiano le regole per i lavori in condominio: cosa non si può più fare

Il Conto Termico 3.0 disciplina gli interventi in condominio e sostenuti da persone fisiche. Vediamo come è cambiata la misura. 

Il 5 agosto 2025 la Conferenza Unificata ha approvato lo schema di Decreto Conto Termico 3.0 che andrà a sostituire il DM 16/02/2016 ossia il Conto Termico 2.0. Saranno così introdotte delle novità riguardanti i condomini e nello specifico i beneficiari, gli interventi ammessi, i massimali e le procedure.

L’iter è quasi concluso, si è solo in attesa della pubblicazione del Decreto Conto Termico 3.0. Potranno così partire i nuovi interventi di riqualificazione energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per accedere agli incentivi bisognerà soddisfare specifici requisiti diversi tra soggetti pubblici, privati, imprese ed Enti del Terzo Settore.

Dopo l’approvazione si attende che il GSE aggiorni il portale informatico per l’inoltro della richiesta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. Il Conto Termico 3.0 si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari anche se, come detto, le regole cambiano in base alle tipologie di intervento e alla tipologia di edificio oggetto di intervento. I condomini, nello specifico, rientrano nel Titolo III. Questo si concentra sugli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per soggetti privati.

Novità del Conto Termico 3.0

Con 900 milioni di risorse all’anno si sostiene il nuovo Conto Termico 3.0. La misura si potrà usare in alternativa al Bonus Casa. La novità più importante per i condomini riguarda le scadenze. La domanda si deve presentare entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori e non più entro 60 giorni e i pagamenti si potranno dilazionare fino a 120 giorni.

Le opere ammesse all’incentivo sono

  • sistemi ibridi factory made oppure bivalenti,
  • pompe di calore in sostituzione di impianti esistenti,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • biomasse ad alte prestazioni,
  • solare termico,
  • allaccio a teleriscaldamento efficiente,
  • microcogenerazione da fonti energetiche rinnovabili,
  • fotovoltaico con accumulo se abbinati alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
operaio sulla scala
Novità del Conto Termico 3.0 (Designmag.it)

Non sarà incentivabile l’acquisto di caldaia a condensazione. Per quanto riguarda la copertura può arrivare al 100% per gli edifici pubblici di piccoli Comuni mentre per i condomini e i privati si ferma al massimo al 65%. I condomini, poi, devono conoscere le puntualizzazioni sulla contabilizzazione del calore legata ai vari interventi.

Sarà obbligatoria per l’impianto pompa di calore con potenza termica utile maggiore di 200 kW, per i sistemi ibridi con potenza sopra i 200 kW, per il solare termico se la superficie dei collettori supera i 100 metri quadrati e per i generatori a biomassa con potenza oltre i 200 kW. Non risultano obblighi di contabilizzazione del calore per scaldacqua, teleriscaldamento e microcogenerazione.

Gestione cookie