In riferimento al condominio e alla normativa che disciplina azioni e sanzioni c’è un’importante novità sul risarcimento danni da chiedere all’amministratore. La Corte d’Appello di Bologna con una sentenza ha stabilito le responsabilità del professionista nei confronti della compagine condominiale.
Le responsabilità dell’amministratore di condominio sono legate alla sua eventuale negligenza, al cattivo uso dei poteri e da inadempimenti degli obblighi legali o regolamentari. Compito del professionista è curare gli interessi del gruppo all’interno del condominio e occuparsi della gestione amministrativa, tecnica, contabile, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio. Tra i tanti obblighi citiamo la convocazione dell’assemblea condominiale, l’esecuzione delle delibere assembleari, la gestione delle emergenze.
Deve provvedere anche al recupero delle quote che ogni condomino deve pagare per le spese ordinarie e straordinarie. Proprio all’interno di quest’ultimo compito è importante approfondire la sentenza 1580/2025 della Corte d’Appello di Bologna. Questa chiarisce i profili di responsabilità dell’amministratore condominiale integrando nella mala gestione l’omesso pagamento delle fatture ai fornitori ma non il recupero dei crediti verso i condomini. Facciamo chiarezza.
Risarcimento danni ai condomini, quando scatta
L’articolo 1129 del Codice Civile obbliga l’amministratore ad attivarsi per riscuotere le somme dovute dai condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio che include il credito. Violando questo obbligo professionale il professionista rischia la revoca giudiziale del mandato e una responsabilità risarcitoria per mala gestio.

Eppure la Giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la mancata esecuzione forzata non comporta responsabilità se sono state eseguite azioni monitorie e l’atto di precetto e se la mancata prosecuzione è giustificata dall’insolvenza dei debitori. Naturalmente l’amministratore dovrà dimostrarlo.
La sentenza in questione parte dal caso di un ex amministratore accusato di omesso recupero di crediti verso condomini morosi e del mancato pagamento delle fatture al fornitore di energia con accumulo di interessi a carico dei condomini. I Giudici hanno riscontrato che il professionista si era attivato tramite ricorso monitorio e notifiche di atti di precetto per chiedere ai morosi il pagamento delle somme dovute. In più aveva sottoposto all’assemblea le valutazioni su rischi e costi di eventuali procedure esecutive immobiliari.
La Corte d’Appello ha dunque escluso la responsabilità sui crediti verso i morosi non essendo riscontrabile la mala gestio mentre ha previsto una responsabilità risarcitoria per non aver pagato le fatture nonostante i fondi del conto condominiale. Considerando gli interessi passivi di 3.833,10 euro e un danno di 1.200 euro i Giudici hanno stabilito un risarcimento di 5.033,10 euro più il pagamento degli interessi legali e compensazione parziale delle spese.