Nuova svolta per quanto riguarda il rapporto dell’amministratore di condominio e i suoi condòmini, che di fatto sono le persone che lo assumono e lo retribuiscono per la sua attività lavorativa. La professione dell’amministratore non è per nulla facile e spesso, anche per beghe tra vicini, può trovarsi a gestire dei casi davvero particolarissimi.
Una volta eletto dall’assemblea dei condòmini, l’amministratore diventa di fatto il loro rappresentante: tra i suoi doveri rientrano la gestione finanziaria del condominio, la manutenzione delle partico comuni, l’osservanza del regolamento condominiale e la convocazione delle varie assemblee.
L’amministratore è di fatto un garante per il condominio, colui il quale lo gestisce anche nei rapporti con terzi, inclusi procedimenti legali. Questa professione, inutile dirlo, è davvero molto importante, ma con una recente sentenza pare sia arrivato un chiarimento per quanto riguarda i compensi, uno di quelli che sicuramente scombina le carte in tavola. In questi casi, infatti, può non essere retribuito.
Quando non si paga l’amministratore di condominio
Come riportato da Brocardi, stando a una recente sentenza del Tribunale di Massa(n. 432, emessa lo scorso 4 agosto), qualora il mandato dell’amministratore di condominio fosse scaduto e senza nessun rinnovo formale, in linea generale l’amministratore non ha più diritto a nessun tipo di compenso da parte dei condòmini. La situazione contrattuale dell’amministratore prevede un anno di contratto con rinnovo automatico di una sola volta, salvo revoca o dimissioni, per un altro anno.

A quel punto, finito l’1+1, dovrà esserci una nuova delibera assembleare per confermare l’amministratore; contrariamente, l’incarico può dirsi scaduto e dunque l’amministratore non ha diritto a compenso. Sono veramente tantissimi i condomìni dove invece questo non succede: si dà per scontato che l’amministratore continui a rimanere in carica, quando invece non è così.
Il rischio è che ci si ritrovi con atti ordinari compiuti senza un mandato valido, che possono essere contestati o addirittura invalidati, con conseguenze importanti. Il Tribunale di Massa si è espresso molto chiaramente: l’ amministratore in proroga non ha diritto al compenso e non può nemmeno pretenderlo.
A nulla servono bilanci approvati con esplicito riferimento al compenso se manca anteriormente un esplicito rinnovo del contratto, come da normativa imposta dal Codice Civile. La sentenza tocca uno dei punti più controversi del diritto condominiale, ovvero il compenso dell’amministratore a mandato finito, dando di fatto una svolta definitiva a molte situazioni che riguardano questo argomento delicato.