Casa occupata? Ecco come riottenere il possesso nel 2025 con le nuove regole

Cosa puoi fare se la tua abitazione viene occupata in modo abusivo

Quello dell’occupazione abusiva di immobili è un argomento di grande attualità ma anche di grande difficoltà dal punto di vista della gestione. Lo studio Brocardi ha pubblicato un piccolo vademecum che riassume come riottenere il possesso della casa con le nuove regole nel 2025.

La legge italiana offre tre principali strumenti giuridici in caso ci si trovi di fronte ad una occupazione abusiva della propria casa: uno penale, uno civile e uno che riguarda la tutela immediata del possesso, ma solo entro limiti temporali molto ristretti.

Casa occupata, cosa si può fare

Occupare arbitrariamente un’abitazione privata equivale al reato di occupazione, ed ora oltre alla violazione di domicilio e all’occupazione di terreni ed edifici (art. 614 del c.p. e art. 633 del c.p.), il Decreto Sicurezza ha introdotto un nuovo reato, ovvero l’art. 634-bis c.p., che punisce espressamente l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. In questi casi le sanzioni previste sono da 2 a 7 anni di reclusione, soprattutto se l’intrusione è accompagnata da minacce, violenza o frodi.

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Casa occupata, cosa si può fare – designmag.it

La vittima dell’occupazione può dunque sporgere querela presso le forze dell’ordine o direttamente in Procura, attivando così il procedimento penale; le tempistiche però non sono rapide, per l’attesa delle indagini preliminari e l’esito del processo.

Si può in caso ricorrere alla via civile, per accelerare le tempistiche; il titolare dell’immobile può promuovere un’azione di reintegrazione ai sensi dell’art. 1168 del c.c., con richiesta al giudice, in via d’urgenza, di un provvedimento di reintegrazione nel possesso. Nel caso in cui l’occupante non provveda a lasciare l’immobile, sarà necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario, talvolta coadiuvato dalla forza pubblica.

La legge ammette la c.d. auto-reintegrazione nel possesso, possibile solo in immediata flagranza dello spoglio, ovvero se il proprietario sorprende l’intruso a breve distanza di tempo dall’occupazione può agire direttamente per ripristinare il proprio possesso – senza incorrere in sanzioni per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall’art. 392 del c.p.

La nuova legge introduce anche il reato di “occupazione arbitraria” (art. 634-bis c.p.), punendo non solo l’intrusione ma anche l’impedimento al rientro del proprietario, l’accesso tramite inganno o abuso di fiducia, la cessione a terzi, il concorso nell’occupazione e il profitto economico derivante da essa, estendendosi anche alle pertinenze. Il reato è perseguibile a querela di parte, ma d’ufficio se la vittima è incapace o l’immobile è pubblico; per coloro che liberano spontaneamente l’immobile, è prevista una non punibilità in quanto sgombero volontario.

Per velocizzare i termini, il legislatore ha introdotto una misura cautelare reale speciale , il nuovo art. 321-bis c.p.p. (sempre nel Decreto Sicurezza) che consente la restituzione coattiva del possesso anche durante le indagini preliminari, senza attendere il processo o un procedimento civile.

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