Casa e divorzio: attenzione alla normativa aggiornata e rischi grosso

Andiamo a vedere cosa dice la normativa aggiornata in merito a casa e divorzio. Meglio informarsi per non rischiare grosso.

La questione dell’assegnazione della casa coniugale in seguito alla separazione e al conseguente divorzio rappresenta uno dei temi più controversi tra le coppie che decidono di separarsi. Tuttavia, la legge è estremamente precisa nel definire chi ha il diritto di rimanere nell’abitazione e chi, invece, è tenuto a lasciarla.

Nel presente articolo, esamineremo le implicazioni del divorzio sulla proprietà immobiliare, nonché la questione dell’assegnazione dell’abitazione e delle relative spese condominiali e tasse.

Casa e divorzio: cosa dice la normativa aggiornata

Come viene gestita la divisione della casa in caso di coppia senza figli o con figli maggiorenni ed economicamente autonomi? Nel caso di coppia precedentemente sposata in comunione dei beni, la casa deve essere divisa con tutti gli altri beni che rientrano nella comunione.

Coppia in separazione cosa fare con la casa
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Se i coniugi non riescono a trovare un accordo, il giudice procede alla divisione. Se la casa è divisibile in natura, il giudice procede in tal senso, altrimenti ordina di vendere la casa e la spartizione del prezzo derivante dall’asta. Il giudice assegna l’immobile al genitore a cui vengono affidati i figli minori o non ancora autonomi economicamente.

L’altro genitore, anche se proprietario, deve andare via. Il collocatario non può dividere l’appartamento, a meno che non sia possibile ottenere due unità abitative indipendenti e autonome. L’assegnazione della casa resta tale fino a che i figli diventano autonomi economicamente, non vanno a vivere da soli, il collocatario non decide di vivere altrove, i figli maggiorenni disoccupati non studiano e non stanno cercando lavoro, i figli hanno 30/35 anni, con la conseguente perdita del diritto al mantenimento.

Qualora la casa venga assegnata al coniuge collocatario dei figli, si procederà alla ripartizione delle spese condominiali nel seguente modo:

  • le spese ordinarie, ovvero quelle mensili, saranno a carico del coniuge titolare del diritto di abitazione;
  • le spese straordinarie, quali ristrutturazioni, interventi di manutenzione e tutte le spese una tantum, saranno a carico del coniuge proprietario dell’immobile.

Nel caso in cui l’immobile sia in comproprietà, la spesa dovrà essere equamente divisa tra i due coniugi al 50%. Ipotizziamo però che la casa venga assegnata al coniuge collocatario, l’IMU sarà a suo carico. Tuttavia, egli potrà beneficiare dell’esenzione sulla casa principale solo se dimora abitualmente nell’immobile e vi ha stabilito la propria residenza.

Se sono presenti entrambi questi requisiti, non sarà soggetto a tassazione, così come l’ex coniuge proprietario. Per quanto concerne la Tari, la stessa grava sul coniuge collocatario, ossia colui che risiede nell’immobile. Fermo restando che eventuali decisioni in merito alla separazione e/o al divorzio spettano al giudice, le fatture relative ai consumi domestici sono a carico del coniuge residente nell’abitazione, in qualità di responsabile degli stessi.

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