Andiamo a vedere cosa dice la normativa aggiornata in merito a casa e divorzio. Meglio informarsi per non rischiare grosso.
La questione dell’assegnazione della casa coniugale in seguito alla separazione e al conseguente divorzio rappresenta uno dei temi più controversi tra le coppie che decidono di separarsi. Tuttavia, la legge è estremamente precisa nel definire chi ha il diritto di rimanere nell’abitazione e chi, invece, è tenuto a lasciarla.
Nel presente articolo, esamineremo le implicazioni del divorzio sulla proprietà immobiliare, nonché la questione dell’assegnazione dell’abitazione e delle relative spese condominiali e tasse.
Casa e divorzio: cosa dice la normativa aggiornata
Come viene gestita la divisione della casa in caso di coppia senza figli o con figli maggiorenni ed economicamente autonomi? Nel caso di coppia precedentemente sposata in comunione dei beni, la casa deve essere divisa con tutti gli altri beni che rientrano nella comunione.
![Coppia in separazione cosa fare con la casa](https://www.designmag.it/wp-content/uploads/2023/09/Coppia-in-separazione-18092023-designmag.jpg)
Se i coniugi non riescono a trovare un accordo, il giudice procede alla divisione. Se la casa è divisibile in natura, il giudice procede in tal senso, altrimenti ordina di vendere la casa e la spartizione del prezzo derivante dall’asta. Il giudice assegna l’immobile al genitore a cui vengono affidati i figli minori o non ancora autonomi economicamente.
L’altro genitore, anche se proprietario, deve andare via. Il collocatario non può dividere l’appartamento, a meno che non sia possibile ottenere due unità abitative indipendenti e autonome. L’assegnazione della casa resta tale fino a che i figli diventano autonomi economicamente, non vanno a vivere da soli, il collocatario non decide di vivere altrove, i figli maggiorenni disoccupati non studiano e non stanno cercando lavoro, i figli hanno 30/35 anni, con la conseguente perdita del diritto al mantenimento.
Qualora la casa venga assegnata al coniuge collocatario dei figli, si procederà alla ripartizione delle spese condominiali nel seguente modo:
- le spese ordinarie, ovvero quelle mensili, saranno a carico del coniuge titolare del diritto di abitazione;
- le spese straordinarie, quali ristrutturazioni, interventi di manutenzione e tutte le spese una tantum, saranno a carico del coniuge proprietario dell’immobile.
Nel caso in cui l’immobile sia in comproprietà, la spesa dovrà essere equamente divisa tra i due coniugi al 50%. Ipotizziamo però che la casa venga assegnata al coniuge collocatario, l’IMU sarà a suo carico. Tuttavia, egli potrà beneficiare dell’esenzione sulla casa principale solo se dimora abitualmente nell’immobile e vi ha stabilito la propria residenza.
Se sono presenti entrambi questi requisiti, non sarà soggetto a tassazione, così come l’ex coniuge proprietario. Per quanto concerne la Tari, la stessa grava sul coniuge collocatario, ossia colui che risiede nell’immobile. Fermo restando che eventuali decisioni in merito alla separazione e/o al divorzio spettano al giudice, le fatture relative ai consumi domestici sono a carico del coniuge residente nell’abitazione, in qualità di responsabile degli stessi.