Bonus casa: chi è incapiente perde i soldi del rimborso nel 730?

Bonus casa: incapienti, non lasciatevi sfuggire l’occasione! Ecco la soluzione che vi consentirà di non perdere i soldi.

Il bonus casa è una detrazione fiscale che può essere richiesta dai contribuenti che effettuano determinate spese per la riqualificazione energetica o la ristrutturazione di un immobile. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali.

In caso di incapienza, il contribuente non può beneficiare del rimborso diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, la detrazione viene persa? La risposta è no, la detrazione non viene persa. In caso di incapienza, infatti, il contribuente può optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Ma facciamo chiarezza sul punto ed analizziamo insieme le singole ipotesi.

Bonus casa: incapienti, lo sconto in fattura è la soluzione

Come anticipato, il bonus casa è fruibile da tutti i contribuenti, residenti in Italia, che sostengono le spese agevolabili. Tuttavia, esistono alcuni casi in cui il bonus casa non è fruibile, come nel caso dei contribuenti incapienti. Un contribuente è incapiente quando non ha un’imposta netta sufficiente per poter beneficiare di una detrazione fiscale. In pratica, l’importo delle detrazioni fiscali che il contribuente può fruire è superiore all’imposta netta dovuta. Nel caso dei contribuenti incapienti, il bonus casa non può essere utilizzato in fase di dichiarazione dei redditi per ottenere un rimborso.

Come mantenere il bonus casa se si è debitori incapienti?
Bonus casa: incapienti, lo sconto in fattura è la soluzione (Designmag.it)

Tuttavia, il bonus casa può essere comunque utilizzato in fase di pagamento, con la possibilità di ottenere uno sconto in fattura. In pratica, il contribuente incapiente può richiedere al fornitore di lavori o di beni agevolabili di applicare lo sconto in fattura sull’importo totale della spesa. Lo sconto in fattura è pari al valore della detrazione fiscale spettante, al netto delle eventuali spese di intermediazione. La cessione del credito: l’ipotesi in questione consente al contribuente di cedere la detrazione ad un altro soggetto, come un’impresa o una banca. Il cessionario, poi, potrà utilizzare la detrazione in compensazione con i propri debiti fiscali.

La seconda ipotesi è, come anticipato, quella dello sconto in fattura. Lo sconto in fattura consente al contribuente di ottenere uno sconto diretto in fattura dall’impresa che ha effettuato i lavori. Lo sconto è pari alla detrazione fiscale spettante. In entrambi i casi, il contribuente deve comunicare la propria scelta all’impresa che ha effettuato i lavori. La comunicazione deve essere effettuata in sede di emissione della fattura.

Per comodità, riportiamo un esempio per aiutarvi a comprendere meglio le due ipotesi. Un contribuente che ha sostenuto spese per la ristrutturazione di un immobile pari a 10.000 euro, può beneficiare di una detrazione fiscale pari a 5.000 euro. Se il contribuente è incapiente, non può ottenere il rimborso diretto di 500 euro per anno. Il contribuente può optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Se sceglie la cessione del credito, può cedere la detrazione ad una banca. La banca, poi, potrà utilizzare la detrazione in compensazione con i propri debiti fiscali. Se sceglie lo sconto in fattura, può ottenere uno sconto diretto in fattura dall’impresa che ha effettuato i lavori pari a 5.000 euro.

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