Atti edilizi, quali documenti può richiedere il tuo vicino sulla tua casa? C’è un limite preciso e cosa fare se lo oltrepassa

Il vicino può avere accesso agli atti edilizi della tua casa ma fino a che punto? C'è un limite che non può superare?

Ogni condomino ha il diritto di visionare e chiedere una copia di documenti contabili e amministrativi del condominio. Se dovessero sorgere dubbi su un abuso edilizio, poi, può andare oltre e chiedere di consultare i documenti urbanistici relativi all’abitazione del vicino? La Legge chiarisce se questo comportamento è lecito o viola la privacy.

Alla base della vita in un condominio c’è la convivenza in spazi comuni che impone la necessità di prendere decisioni insieme e condividere le responsabilità. Tante teste pensanti – spesso in modo nettamente opposto – che devono trovare un modo civile per conversare, discutere e arrivare a compromessi per il bene di tutto il condominio.

Il regolamento condominiale aiuta a sciogliere tensioni e a disciplinare le attività in condominio così come il Codice Civile. Quando le indicazioni non sono chiare ci pensa la Cassazione con le sue sentenze a stabilire dei precedenti a cui fare riferimento. Il TAR del Lazio si è espresso, ad esempio, sulla richiesta di consultare documenti per accertare o meno la presenza di un abuso edilizio.

I limiti della richiesta degli atti edilizi della casa di un’altra persona

La sentenza di riferimento è la numero 2028/2025 del TAR Lazio dello scorso 30 gennaio. Il caso riguardava la richiesta da parte di un condomino non residente nell’edificio ma con diritto reale su un immobile di consultare le relazioni tecniche per verificare due presunti abusi edilizi.

Gli accusati si sono dimostrati contrari all’accesso e si sono opposti alla consultazione tacciando la richiesta di essere persecutoria e senza un vero interesse. Inoltre quelli richiesti erano dati personali riservati.

giudice con martelletto
I limiti della richiesta degli atti edilizi della casa di un’altra persona (Designmag.it)

La Legge 241/1990 che regola l’accesso agli atti edilizi parla di interesse diretto, concreto e attuale per tutelare una posizione rilevante dl punto di vista giuridico come necessario per ricorrere ad un accesso documentale. In caso di accesso civico, invece, il DLgs 22/2013 stabilisce che chiunque possa accedere ai dati e documenti pubblici tenendo conto di alcuni limiti.

Si possono consultare permessi di costruire, relazioni tecniche, autorizzazioni ma se questi documenti dovessero contenere informazioni personali relativi alla sfera privata del cittadino allora l’accesso potrebbe non essere concesso. La trasparenza, infatti, non può diventare controllo indiscriminato senza alcuna protezione della privacy altrui.

Allo stesso tempo la privacy non può essere lo strumento utilizzato per nascondere un illecito edilizio. Nel caso descritto il TAR ha ritenuto legittima la richiesta perché di interesse concreto e attuale. Inoltre gli abusi edilizi riguardavano parti comuni dell’edificio coinvolgendo in modo diretto il richiedente.

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