Tra le parti comuni dell’ascensore – a meno che pochi condomini abbiano pagato per farlo installare esterno o interno in un momento successivo alla costruzione del palazzo – c’è l’ascensore. Utilissimo, anzi indispensabile per evitare la fatica di salire le rampe di scale a piedi.
Nel tempo le condizioni essenziali per poter valutare l’acquisto di una casa sono cambiate. Le persone sono diventate più esigenti e trovare la soluzione perfetta e completa di tutti i requisiti non è facile. La luminosità è una delle principali richieste affiancata dallo spazio esterno e spesso dalla cabina armadio. C’è chi chiede l’open space e chi la cucina separata e acquirenti che escludono subito soluzioni con meno di due bagni.
Ognuno ha le sue esigenze e cerca di soddisfarle cercando e cercando la casa dei sogni. Un elemento, però, accomuna tutti i compratori. La presenza dell’ascensore. Nessuno ha voglia di fare le scale con le buste della spesa, le confezioni d’acqua, gli zaini dei figli o semplicemente di dover faticare dopo una lunga giornata di lavoro.
Ascensore spesso guasto, quando può scattare il risarcimento
L’ascensore è una parte comune dell’edificio e la sua manutenzione spetta a tutti i condomini che dividono la spesa in base ad un criterio normativo. Questo stabilisce che la ripartizione della spesa è per metà in base al valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza del piano dal suolo. Naturalmente chi vive ai piani più alti pagherà di più dei condomini del primo piano e di tutti i piani sottostanti.

Quando l’ascensore si rompe o ha evidenti segnali di malfunzionamento si chiamerà una ditta per le riparazioni. Se questa non svolge adeguatamente il proprio lavoro dovrà risarcire i condomini. Al verificarsi di un inadempimento contrattuale, infatti, l’azione risarcitoria è giustificata e l’amministratore potrà agire in giudizio come legale rappresentante del condominio.
Nel momento in cui un guasto improvviso renda impossibile l’accesso alle abitazioni ai piani superiori – un anziano può non riuscire a salire, ad esempio, quattro rampe di scale – allora l’amministratore potrà agire con ricorso d’urgenza e la ditta incaricata dei lavori sarà obbligata ad intervenire immediatamente. In alternativa si potrebbe chiamare una nuova ditta e rivalersi poi sulla prima per l’inadempimento.
Se causa dei guasti frequenti è una cattiva manutenzione dell’impianto ascensore, però, saranno considerati responsabili tutti i condomini oltre che la ditta incaricata anche se potranno procedere con un diritto di rivalsa contro la ditta manutentrice per non aver ottemperato agli obblighi contrattuali.