Animali domestici in condominio: in questo caso sei costretto a pagare un risarcimento

Guai per i proprietari di animali domestici in condominio, in questo caso sono proprio loro a pagarne un prezzo amaro.

Se c’è qualcosa su cui non si discute per gli amanti degli animali, è la loro sicurezza, questa viene prima di qualsiasi altra cosa. Gli animali domestici in condominio però possono essere un “fardello” per chi non ama così tanto gli amichetti a quattro zampe. Per gatti, cani, conigli e altre specie, si deve seguire questo regolamento, altrimenti sono guai per i padroni.

Il proprietario deve rispondere dei danni e rischia un grosso risarcimento. È stato il Tribunale di Pescara ad affrontare la vicenda con la sentenza n. 33 del 12 aprile 2025. Questo ha stabilito che il proprietario di un animale domestico è oggettivamente responsabile, ex art. 2052 c.c., dei danni provocati dal proprio animaletto, anche se questi effettivamente si muove liberamente e senza controllo.

Con ciò si vuol affermare che il proprietario è responsabile a meno che non dimostri un “caso fortuito”, cioè un evento davvero imprevedibile. Ma di quali danni si sta parlando?

Una signora è stata condannata a risarcire 15000 euro alla vicina perché i suoi gatti andavano ripetutamente nel terrazzo della ricorrente. Questi imbrattavano con le loro feci pavimenti, pareti e piante, ma anche danneggiavano il verde e l’ambiente. Come se non bastasse, la ricorrente era affetto da asma bronchiale cronica, i gatti quindi erano proprio da evitare.

Come si è comportata la proprietaria?

Cosa dice la legge sugli animali domestici in condominio

Nonostante le molteplici segnalazioni da parte della vicina, la proprietaria dei gatti non ha posto in essere alcun gesto al fine di far venire meno la condizione di disagio della vicina. Di seguito si analizza l’esito della vicenda che funge da esempio per casi simili. Serve per capire come muoversi ed eventualmente, come comportarsi.

gatto nella cuccetta
Cosa dice la legge sugli animali domestici in condominio- Designmag.it

La Legge n. 220 del 2012 che ha modificato l’art. 1137 del C.c, ha stabilito come gestire gli animali che si muovono negli spazi comuni. Stabilendo che il regolamento condominiale non può vietare la detenzione di animali domestici nelle proprietà esclusive, ma la stessa legge non si estende in maniera esplicita alla libertà di circolazione degli animali nelle aree comuni.

Solo un regolamento condominiale di tipo contrattuale, approvato all’unanimità di tutti i condomini o allegato agli atti di compravendita, potrebbe imporre divieti specifici sulla circolazione degli animali nelle aree comuni, oppure vietarne la detenzione in casa.

In sostanza, le aree comuni richiedono rispetto, pulizia e quiete, gli animali che vi circolano devono essere controllati e i proprietari devono prevenire i disagi. Il giudice ha ribadito che il proprietario è responsabile dei danni anche se nel momento de misfatto, l’animale non è sotto la sua custodia.

Il proprietario però può difendersi affermando che nonostante le varie misure e risoluzione apportate, non sia riuscito a contenere il danno. Infatti, se riesce a dimostrare che ci ha provato, può difendersi ed evitare di risarcire.

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