Il tema degli affitti turistici è ultimamente un argomento molto dibattuto, soprattutto nelle città e località turistiche, dove si sono moltiplicati.
In particolare l’attività di affittacamere è una forma di ospitalità extralberghiera sempre più diffusa in Italia, regolata dal Codice del Turismo e dalle normative regionali. A tal proposito, è molto importante sapere cosa potrebbe accadere se il condominio potrebbe non approvare una tale attività.
Affittacamere in condominio: come funziona e come evitare conflitti
Simile per alcuni aspetti al B&B, l’attività di affittacamere può essere gestita in forma imprenditoriale o non imprenditoriale e consiste nel dare alloggio a viaggiatori, a volte con servizi complementari come la colazione o la pulizia. Se però questa attività si trova all’interno di un condominio, può spesso generare tensioni, a causa del continuo viavai di ospiti, dell’aumento di rumore e dell’utilizzo delle parti comuni. Molte discussioni nascono dalla mancata chiarezza dei regolamenti condominiali, e gli esperti di Brocardi hanno spiegato a cosa fare attenzione.

Per evitare controversie legali, è fondamentale distinguere tra un regolamento condominiale contrattuale e uno assembleare, una differenza che determina quali restrizioni possono essere imposte ai proprietari e con quale tipo di approvazione. Il regolamento contrattuale viene redatto dal costruttore o da tutti i proprietari e deve essere accettato da ogni acquirente al momento dell’atto notarile. Avere una natura contrattuale significa che può imporre limitazioni sui diritti dei singoli proprietari, come per esempio vietare l’uso degli appartamenti per affittacamere o altre attività ricettive.
Al contrario, il regolamento assembleare è approvato a maggioranza dall’assemblea dei condomini, con la funzione di disciplinare la gestione delle parti comuni e l’amministrazione dell’edificio, ma non può in alcun modo limitare la libertà di utilizzo della proprietà privata dei singoli condomini.
Ciò significa che un’assemblea condominiale non può, con una semplice delibera a maggioranza, impedire a un proprietario di avviare un’attività di affittacamere nel proprio appartamento, a meno che tale divieto non sia già specificato in un regolamento di natura contrattuale.
Un recente caso giudiziario, affrontato dal Tribunale di Lecco, ha confermato questo principio: un’azienda ha tentato di impedire a una condomina di affittare il proprio appartamento, sostenendo che un regolamento contrattuale vietasse tale uso. Il tribunale ha respinto la richiesta, giudicando il presunto regolamento come una semplice bozza priva di valore legale e ha ribadito che, in assenza di una clausola contrattuale esplicita, l’assemblea non può limitare l’uso di una proprietà esclusiva.