L’interruzione di una trattativa per la vendita di una casa merita un’approfondimento perché non sempre è concessa. In alcuni casi chi si ritira prima della firma del contratto può andare incontro a serie conseguenze e a dover spiegare in Tribunale i motivi delle proprie azioni.
Vendere una casa potrebbe richiedere tempo. Il processo è complesso, composto di diversi passaggi indispensabili per trovare l’acquirente giusto velocemente e senza rischi. Meglio affidarsi ad un’agenzia immobiliare piuttosto che agire in autonomia per una maggiore sicurezza. L’immobile dovrà essere oggetto di perizia per verificarne conformità catastale, edilizia e urbanistica e se ne dovrà calcolare il valore di mercato per definire il corretto prezzo di vendita.
Più persone verranno a visitare casa e potrebbero arrivare diverse proposte d’acquisto. Si potrà iniziare una trattativa per avviare l’ultima fase della procedura, quella che porterà alla vendita dell’immobile. Prima di concludere con la firma del contratto entrambe le parti sono libere di tornare sui propri passi e interrompere la trattativa a meno che tale interruzione non sia priva di giustificazione o avvenga in malafede. Scendiamo nei dettagli.
Cosa succede se si dovesse interrompere la trattativa di vendita dell’immobile
Durante la trattativa entrambe le parti godono di due diritti. La libertà di contrattare ossia di decidere se concludere il contratto e di interrompere la trattativa in buona fede. Questo principio è fondamentale nella fase pre-contrattuale. L’articolo 1337 del Codice Civile disciplina la buona fede ossia il criterio di comportamento delle parti coinvolte nell’accordo.

Correttezza e lealtà sono richieste dalla Legge. Nessuna delle parti può agire ingannando l’altra, interrompendo i negoziati senza avvisaglie né giustificazione quando ormai si era creato un legittimo affidamento della controparte nella conclusione positiva della trattativa. Oltre a correttezza e lealtà si richiede collaborazione mediante un dialogo sincero e costruttivo.
Nel momento in cui una delle due parti viola la condotta imposta dalla normativa scatta una responsabilità precontrattuale e l’interruzione sarà considerata illecita.
Nello specifico ciò accadrà qualora l’interruzione dovesse avvenire senza giustificazione, in modo improvviso e inatteso, con finalità strumentali (per ottenere vantaggi o informazioni riservate) e violando il dovere di informazione. I primi tre casi comportano un recesso senza giusta causa, l’ultimo una violazione della buona fede.
Se l’interruzione dovesse rientrare in uno dei casi citati e dovesse comportare un danno all’altra parte ecco che scatterebbe un risarcimento. Come danni parliamo di perdita di occasioni economiche alternative, costi per la firma del contratto o l’assistenza notarile e spese per la trattativa.






