Ti sei opposto alla tinteggiatura del condominio, devi pagare per forza adesso che i lavori sono iniziati? Sono un amministratore, ti dico cosa puoi fare

Il condominio ha deciso ma tu non eri assolutamente d'accordo? Ecco che cosa devi sapere sulla tinteggiatura delle scale

Le questioni condominiali sono quasi sempre all’ordine del giorno, e sono molti i dubbi e le domande che ci si pone di fronte ad alcune questioni. Alcune anche particolarmente delicate.

Una di queste è legata al delicato tema dei lavori, che sono spesso motivo di preoccupazione e di discussione all’interno dei condomini.

Lavori di tinteggiatura del condominio, le questioni da chiarire

La tinteggiatura delle scale in un condominio è considerata come un intervento di manutenzione ordinaria fondamentale per il decoro e la sicurezza dell’edificio, e per questo necessaria ciclicamente. Ma come funziona la questione dei pagamenti?

operaio che tinteggia muro
Lavori di tinteggiatura del condominio, le questioni da chiarire – designmag.it

Anzitutto bisogna ricordare che le scale condominiali sono considerate parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, poiché collegano i vari piani e garantiscono l’accesso alle unità immobiliari e ad altre aree comuni: ciò significa che appartengono comunemente a tutti i condomini, anche per coloro che non ne fanno un uso abituale –  è infatti l’uso potenziale, e non quello effettivo, a determinarne la comune appartenenza.

Esistono però delle eccezioni: le scale non sono comuni se servono un solo appartamento o se sono dichiarate di proprietà esclusiva nel regolamento. In condomini con più scale, ogni gruppo di condomini contribuisce solo alla manutenzione della propria scala.

La tinteggiatura delle scale include la pittura di pareti, soffitti, ringhiere, corrimano, parapetti, pianerottoli e “torrini”; spesso anche l’androne viene tinteggiato in concomitanza dei lavori, proprio perché sebbene non sia tecnicamente parte delle scale, si include per ragioni estetiche e pratiche.

La decisione di procedere con la tinteggiatura spetta all’assemblea condominiale, che deve approvarne i lavori con una maggioranza semplice: in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio, e in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo dei millesimi. Una volta deliberati i lavori, l’amministratore si occuperà dell’incarico alla ditta e della gestione dei pagamenti.

La ripartizione delle spese segue il criterio dell’articolo 1124 del Codice civile: le spese sono divise per metà in base al valore millesimale della proprietà e per metà in base all’altezza del piano (più alto è il piano, maggiore è la quota). Anche i locali commerciali o appartamenti al piano terra contribuiscono, seppur in misura minore per la quota legata all’altezza, poiché le scale servono comunque all’accesso ad altre parti comuni.

Ogni condominio dovrebbe avere una tabella millesimale dedicata alle scale e che tenga conto sia del valore della proprietà che dell’altezza del piano. L’inquilino potrebbe dover contribuire alle spese di tinteggiatura delle scale se ciò è previsto nel contratto di locazione, mentre le spese straordinarie rimangono sempre a carico del proprietario. La risposta alla domanda quindi, se ci si può opporre al pagamento della tinteggiatura, è chiara.

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