Tari non pagata dal precedente proprietario di casa: chi ne risponde ora?

Se il precedente proprietario dell’immobile non aveva corrisposto la Tari, la tassa ricadrà sul nuovo acquirente? Scopriamo cosa prevede la normativa.

Abbiamo acquistato casa: dopo numerose ricerche e sopralluoghi, abbiamo trovato l’immobile che desideravamo e così, sbrigate tutte le questioni burocratiche e operative relative alla compravendita, eccoci finalmente con le chiavi del nostro nuovo immobile in mano. Ci è parso di aver fugato tutti i possibili dubbi e di non dover fare i conti con alcun tipo di sorpresa o imprevisto spiacevole, ma invece era – ahinoi – in agguato: scopriamo infatti che pende l’omissione del pagamento della Tari.

Il precedente proprietario non aveva saldato una o più rate, delle quali ora viene legittimamente preteso il saldo da parte dell’amministrazione comunale di residenza. A chi spetta quindi provvedere al saldo di questi debiti? Al vecchio proprietario oppure al nuovo? E nel caso in cui il nuovo proprietario abbia ceduto l’immobile in affitto, spetta forse al nuovo inquilino?

Partiamo da un principio di base relativo alla procedura della compravendita: sappiamo che una delle figure professionali di maggior peso durante questa fase è il notaio; il quale, tuttavia, non è tenuto a verificare che la tassa sia stata regolarmente saldata. Inoltre, in base alla normativa vigente, il mancato pagamento dell’imposta non invalida l’atto di vendita. Dunque a chi spetta il saldo dell’ammontare pendente?

La solidarietà nel debito: che cos’è e cosa prevede

Ancora in base alle norme attualmente in vigore, il nuovo acquirente ha facoltà di pagare il debito pendente relativo alla tassa rifiuti omesso dal proprietario precedente, ma non è obbligato a farlo. Inoltre, se il nuovo proprietario non ha continuato l’occupazione dell’immobile (e può dimostrarlo) non è tenuto a pagare il tributo per gli anni successivi.

Tari non pagata dal vecchio proprietario: a chi spetta quindi il saldo? Ecco le normative in vigore
Il nuovo acquirente non è obbligato a pagare il debito pendente relativo alla tassa rifiuti omesso dal proprietario precedente – DesignMag.it

Se però l’immobile è occupato da un inquilino affittuario, allora potrebbe subentrare la cosiddetta solidarietà nel debito: gli occupanti dell’immobile, i quali non siano necessariamente i proprietari ma anche solo gli affittuari, usufruendo del servizio di raccolta rifiuti sono quindi tenuti a provvedere al pagamento del tributo. 

Solitamente, però, il Comune di residenza, appurata la circostanza di debito pendente, dà mandato all’ufficio tributi della propria amministrazione di inviare la richiesta di rientro della Tari al proprietario in essere. Il quale, se nella possibilità di accordarsi con il proprietario precedente, potrà quindi ottenere da questi l’ammontare dell’ammanco e dunque saldarlo senza procedere ad alcun tipo di giudizio. 

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