Quando si vive in un condominio si possono incontrare numerose problematiche. Tra queste troviamo il rispetto del regolamento condominiale e ovviamente le spese relative agli spazzi comuni.
Nel contesto della vita condominiale, le spese per gli interventi sui beni comuni sono spesso fonte di dubbi e controversie. Tra gli interrogativi più ricorrenti troviamo il diritto al rimborso per i lavori effettuati se questi vendono sostenuti da un singolo condomino, senza tuttavia l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea. A tal proposito, la legge prevede delle eccezioni, ma solo in presenza di circostanze ben precise.
In particolar modo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4684 del 28 febbraio 2018, ha affrontato proprio questo tema. Due condomini erano stati condannati a rimborsare un terzo per lavori urgenti eseguiti su un terrazzo a uso esclusivo, a seguito di infiltrazioni che avevano interessato l’unità sottostante. Pur contestando la legittimità della spesa, i ricorrenti si sono visti rigettare il ricorso, proprio in base alla normativa vigente in materia.
Quando il rimborso delle spese condominiali è legittimo: ecco cosa dice la legge
Per capire meglio quando il rimborso delle spese condominiali è legittimo è necessario far riferimento all’art. 1134 del Codice Civile. Qui viene stabilito che il condomino che ha sostenuto spese per le cose comuni, senza previa autorizzazione, non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di una spesa urgente.

Va quindi capito cosa si intende per ‘urgente’. La Cassazione ha chiarito questo punto, stabilendo che una spesa può dirsi urgente quando non è possibile differirla senza arrecare danno o pericolo, e quando non vi è tempo per informare l’amministratore o convocare l’assemblea.
Dunque, chi richiede il rimborso si assume l’onere di dover dimostrare che sussistevano condizioni tali da rendere necessario un intervento immediato, e che non era possibile avvisare tempestivamente gli altri condomini.
In assenza di questa prova, la richiesta di rimborso non è fondata. Tuttavia, nel caso in cui i condomini non contestino specificatamente il carattere urgente della spesa, questo può essere ritenuto incontroverso e quindi non soggetto a ulteriori verifiche.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il giudice d’appello aveva ritenuto la natura urgente dei lavori come pacifica, non essendo stata oggetto di contestazione. Questo ha rafforzato la posizione del condomino che aveva anticipato questa spesa.
Inoltre, la Corte ha richiamato l’art. 1126 c.c., secondo cui i condomini devono comunque contribuire alla manutenzione del terrazzo di uso esclusivo, in proporzione all’utilità che ne traggono, ad esempio come copertura dell’unità sottostante.
Pertanto, la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, respingendo il ricorso e ribadendo il principio per cui, in presenza di interventi urgenti, anche non autorizzati, il condomino può ottenere il rimborso delle spese sostenute, purché dimostri l’effettiva indifferibilità dell’intervento.