Vivere in condominio significa condividere non solo gli spazi, ma anche le responsabilità economiche legate alla gestione dei servizi comuni.
Quando uno o più condomini smettono di pagare le spese, l’intero equilibrio finanziario dello stabile rischia di vacillare, mettendo in difficoltà chi invece è in regola con i versamenti.
Una recente sentenza del Tribunale di Modena, la n. 211/2026, ha fatto chiarezza su un tema molto discusso: l’amministratore di condominio può davvero sospendere acqua e riscaldamento al proprietario moroso? La risposta, a determinate condizioni, è sì. E lo può fare senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice.
Quando scatta il diritto alla sospensione: cosa dice la legge
Il riferimento normativo fondamentale è l’art. 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, introdotto con la riforma del condominio del 2012 (legge n. 220/2012). La norma stabilisce che, in caso di morosità protratta per almeno sei mesi, l’amministratore ha la facoltà di sospendere al condomino inadempiente la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Prima della riforma, tale potere era subordinato a un’apposita previsione nel regolamento condominiale; oggi, invece, l’amministratore dispone di un potere autonomo, esercitabile senza delibera assembleare né autorizzazione del giudice. I presupposti richiesti dalla legge sono essenzialmente due: una morosità che superi il semestre e la separabilità tecnica del servizio, ovvero la possibilità di interromperlo per il singolo senza arrecare pregiudizio agli altri condomini.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Modena, entrambe le condizioni risultavano soddisfatte: il proprietario aveva accumulato ingenti debiti condominiali, era già destinatario di un decreto ingiuntivo rimasto insoluto, e i servizi di acqua e gas erano tecnicamente separabili. L’amministratore, quindi, aveva tutto il diritto — anzi, il dovere — di agire a tutela della collettività.
Acqua e riscaldamento sono “essenziali”: si possono comunque sospendere?
Il punto più delicato della questione riguarda proprio la natura dei servizi coinvolti. Acqua e riscaldamento sono tradizionalmente considerati servizi essenziali, strettamente legati al diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione. In giurisprudenza si erano formati due orientamenti contrapposti: uno più restrittivo, che escludeva la possibilità di sospenderli proprio per la loro natura vitale, e uno più recente, favorevole alla sospensione anche in questi casi, in presenza dei requisiti di legge. Il Tribunale di Modena ha aderито al secondo orientamento, chiarendo che la legge non distingue tra servizi essenziali e non essenziali. Introdurre tale distinzione in via interpretativa significherebbe svuotare di fatto la norma del suo contenuto. Il giudice ha anche affrontato il tema del bilanciamento con il diritto alla salute, precisando che non esiste un obbligo per soggetti privati di farsi carico dei debiti altrui per ragioni solidaristiche. L’unico limite reale alla sospensione è la dimostrazione rigorosa di uno stato di grave indigenza da parte del condomino moroso: solo in quel caso si potrebbe valutare la garanzia di un servizio minimo. Ma la prova spetta esclusivamente al debitore.






