Riparazioni in condominio: come non farsi fregare sulla ripartizione della spesa

Essere consapevoli delle norme che regolano alcune specifiche situazioni permette di evitare sorprese spiacevoli e spese impreviste.

Vivere in condominio comporta inevitabilmente la gestione condivisa di molte spese, alcune delle quali sono prevedibili e altre che emergono inaspettatamente. La convivenza in un ambiente simile richiede ovviamente un buon senso di comunità, ma anche un’adeguata conoscenza delle norme che regolano la ripartizione delle spese comuni. È fondamentale, per mantenere un equilibrio e un clima sereno tra i condomini, che tutti siano informati e consapevoli delle modalità secondo cui queste spese vengono suddivise.

Conoscere la normativa vigente diventa quindi uno strumento di difesa essenziale per non trovarsi a sostenere oneri non dovuti. Le leggi che regolano la ripartizione delle spese in condominio sono chiare, ma non sempre sono di facile interpretazione per tutti. Approfondire queste tematiche può quindi aiutare a salvaguardare i propri diritti e a contribuire alle spese comuni in modo equo e proporzionale.

Spese condominiali: in alcuni casi la divisione può essere un problema, ma la legge è chiara

Quando si parla di riparazioni nel contesto condominiale, specialmente quelle che riguardano parti comuni dell’edificio come il lastrico solare, è essenziale comprendere come la legge dispone la ripartizione delle spese. Il portale “La legge per tutti” offre una spiegazione dettagliata e accessibile che permette ai condomini di navigare attraverso le complessità della normativa italiana.

come si dividono le spese di condominio
In assenza di disposizioni contrarie nel regolamento condominiale, le spese devono essere ripartite equamente tra i proprietari interessati – designmag.it

Secondo l’articolo 1126 del Codice Civile, la ripartizione delle spese per la manutenzione o ricostruzione di parti comuni ma non utilizzate congiuntamente da tutti i condomini, deve seguire regole precise: i condomini che beneficiano dell’uso esclusivo di tali aree sono tenuti a coprire un terzo dei costi. Il restante due terzi deve essere suddiviso tra tutti i proprietari delle unità immobiliari che ricevono copertura dal lastrico, calcolato secondo i millesimi di proprietà di ciascuno.

La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che tale ripartizione è obbligatoria a meno che il regolamento condominiale non stabilisca diversamente. In assenza di specifiche clausole contrattuali, i due terzi delle spese devono essere equamente distribuiti solo tra coloro le cui unità immobiliari si trovano direttamente sotto il lastrico.

Inoltre, il criterio di ripartizione previsto dall’articolo 1126 si applica anche in caso di riparazioni necessarie a causa di danni, come le infiltrazioni. Se invece si può dimostrare che il danno è imputabile esclusivamente a un determinato soggetto, sarà questo a dover sostenere l’intero onere della riparazione.

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