Chi vive in condominio sa bene quanto la questione delle morosità possa generare tensioni tra vicini e creare situazioni imbarazzanti.
Tuttavia, la necessità di recuperare i crediti non può trasformarsi in uno strumento di pubblica gogna nei confronti di chi è in ritardo con i pagamenti. Il GDPR, le pronunce della Corte di Cassazione e le recenti linee guida del Garante per la protezione dei dati personali hanno ridisegnato il quadro delle regole applicabili al condominio, imponendo limiti precisi alla circolazione delle informazioni sui debiti.
Quello che molti amministratori e fornitori fanno abitualmente, come affiggere liste di morosi o inviare comunicazioni a tutti i condomini, può oggi configurare un trattamento illecito di dati personali con conseguenze risarcitorie.
Il GDPR vale anche in condominio: privacy e morosità non sono incompatibili
Il condominio non è un’isola al di fuori del diritto europeo sulla privacy. Il Regolamento GDPR si applica integralmente al trattamento dei dati personali dei condòmini, incluse le informazioni di natura economica come i debiti condominiali. I principi cardine da rispettare sono quelli di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati: le informazioni sullo stato dei pagamenti possono circolare solo nella misura strettamente necessaria alla gestione amministrativa.
Ciò significa che l’amministratore può consultare e utilizzare i dati sui morosi per inviare solleciti, predisporre piani di rientro o avviare azioni giudiziali, ma non può diffonderli in modo indiscriminato né renderli accessibili a chi non ha un legittimo interesse a conoscerli.

Un caso emblematico riguarda l’ordine del giorno delle assemblee: non è necessario esporre la cronologia completa dei pagamenti di un condòmino se l’assemblea deve deliberare solo su un singolo aspetto contabile.
Stop alle pressioni sociali: vietato usare i vicini come leva sui debitori
Una pratica particolarmente diffusa e al tempo stesso illecita riguarda il comportamento di alcuni fornitori di servizi condominiali, come le società che erogano energia o gestiscono la manutenzione degli impianti. Quando un condominio accumula arretrati, queste aziende ricorrono spesso all’invio di comunicazioni indirizzate a tutti i proprietari, segnalando i mancati pagamenti e sollecitando ciascun condòmino a fare pressione sui vicini morosi.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito con forza che questa pratica è illegittima: il creditore ha come unico interlocutore il condominio in persona dell’amministratore, e non può coinvolgere i singoli proprietari per esercitare una pressione reputazionale sul debitore. Analogamente, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’esposizione pubblica dei nomi dei morosi tramite avvisi in bacheca, affissioni nell’androne o comunicazioni circolari integra una lesione della riservatezza che dà diritto al risarcimento del danno.
La tutela della dignità personale del debitore non cede mai di fronte all’interesse del creditore a recuperare quanto dovuto attraverso l’umiliazione pubblica, e le nuove linee guida del 2025 del Garante rafforzano ulteriormente questo orientamento, responsabilizzando in modo diretto gli amministratori come custodi della compliance privacy dell’intero edificio.





