Quando si vive in condominio, spesso la gestione dei parcheggi può essere fonte di discussioni e tensioni, sopratutto quando i posti auto sono insufficienti rispetto al numero di appartamenti.
Tra le problematiche ricorrenti troviamo il ruolo degli affittuari rispetto ai proprietari. In molti si domandano se l’inquilino abbia gli stessi diritti sull’uso del parcheggio o è considerato un “ospite” con meno prerogative.
Trovare una risposta a questa domanda è fondamentale per garantire una convivenza pacifica all’interno del condominio e per il rispetto delle normative vigenti.
I proprietari, talvolta, ritengono di avere una sorta di diritto di precedenza sull’uso dei parcheggi condominiali, relegando in questo modo gli inquilini a una posizione subordinata. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio importante: il conduttore, ovvero l’inquilino, gode dei medesimi diritti di godimento delle parti comuni dell’edificio, incluso il parcheggio condominiale. Ciò implica che non vi sia alcuna discriminazione tra proprietari e affittuari nell’accesso ai posti auto condivisi.
Casa in affitto, quali sono i diritti e i limiti dell’inquilino nell’uso del parcheggio condominiale
È bene sottolineare che il diritto dell’inquilino a utilizzare il parcheggio condominiale deriva direttamente dal contratto di locazione. Questo trasferisce infatti all’affittuario l’uso esclusivo dell’appartamento, ma anche il godimento delle parti comuni funzionali all’abitazione stessa.

Tra queste rientra anche il parcheggio condominiale, dunque, a meno che non sia esplicitamente vietato nel contratto (circostanza rara e generalmente non legittima se il parcheggio è essenziale), l’inquilino subentra al proprietario nei diritti di utilizzo di queste aree comuni.
È quindi errato considerare l’affittuario un “utente di serie B” per quanto riguarda il parcheggio: egli esercita gli stessi diritti del proprietario, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21483 del 31 luglio 2024. Inoltre, l’inquilino può anche apportare modifiche a proprie spese alle parti comuni, purché non alterino la destinazione dell’area e non ostacolino il pari uso da parte degli altri condomini.
Per quanto riguarda il diritto di uso del parcheggio, è bene ricordare che non è illimitato. L’articolo 1102 del Codice Civile stabilisce infatti che ciascun condomino può servirsi delle parti comuni “purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso”.
In caso in cui i posti auto siano insufficienti, è compito dell’assemblea condominiale intervenire per stabilire regole condivise, spesso basate su un uso turnario che garantisca equità a tutti.
Tali regole, una volta approvate, sono vincolanti per tutti, indipendentemente dalla loro qualità di proprietari o affittuari, sottolineando ancora una volta la parità di diritti e doveri tra le due figure nell’uso degli spazi comuni.