Panni sgocciolanti sul balcone, è reato? La Corte di Cassazione parla chiaro

Sono in molti a domandarsi se lasciare i panni sgocciolanti sul balcone sia reato. Ecco che cosa dice la Corte Suprema in proposito. 

Quando si tratta di faccende domestiche, spesso e volentieri, non conosciamo bene quali siano le regole e confini in merito. In una società come la nostra, in cui la corsa costante e la necessità di sbrigare le faccende in tempi ristretti, va per la maggiore, non abbiamo nemmeno il tempo di riflettere su quello che facciamo. 

Succede che, soprattutto quando torniamo a casa stanchi dal lavoro, ci muoviamo con il pilota automatico e iniziamo a rassettare e fare ordine in casa. Questo include tutta una serie di mansioni, che partono dalla pulizia della casa, fino ad arrivare al lavaggio dei panni. Una serie di attività, che sono di routine, ma che possono rappresentare anche una fonte di problemi, se non conosciamo tutte le regole che le governano. 

Quando si tratta di lavare i panni, l’azione più frequente è quella di stenderli in balcone, per farli asciugare. Può capitare, però, che questi gocciolino sulle superfici sottostanti e le conseguenze potrebbero essere anche serie. La Cassazione, infatti, ha parlato chiaro in merito.

Panni gocciolanti in balcone: può costituire un reato? 

Ci sono tutta una serie di abitudini, che abbiamo anche per quanto riguarda le faccende domestiche, come ad esempio il bucato. È consuetudine e stendere i panni in balcone e attendere che questi si asciughino, ma spesso e volentieri, succede che gocciolino sulle superfici sottostanti.

Panni sgocciolanti dal balcone: è reato? La verità
Panni sgocciolanti dal balcone: è reato? La verità-designmag.it

Questo potrebbe costituire un reato? A regolamentare questa delicata questione è un provvedimento, che è stato istituito più di 90 anni fa e approvato con il Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930. Si tratta di un testo che è stato modificato più volte nel corso del tempo, ma sostanzialmente con questo provvedimento si va a sanzionare il “getto pericoloso di cose”. 

Secondo il Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.” 

Dunque, per garantire una corretta convivenza in condominio, non si dovrebbero gettare o versare sostanze sia solide che liquide, che possono arrecare disturbo, offesa, o che imbrattino gli altri condomini o le loro proprietà. Il provvedimento non specifica, però, se anche i panni che gocciolano, rientrino in questa categoria.

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