Vivere in un condominio comporta una serie di diritti ma soprattutto di doveri da rispettare per non ledere i diritti altrui. Quindi, in questo contesto si inserisce il “divieto” di mettere sul pianerottolo condominiale, davanti alla propria porta, alcuni oggetti.
Nonostante si tratti dello spazio davanti alla propria porta, infatti, quella è un’area comune, quindi di tutti, e bisogna fare attenzione a cosa ci posizioniamo per non compromettere il passaggio degli altri e non disturbarli.
Oggetti da non mettere sul pianerottolo condominiale e cosa si rischia
Il pianerottolo rientra nelle aree comuni dell’edificio come scale, cortile o androne. È regolato dall’art. 1117 del Codice Civile, che lo considera spazio condiviso da tutti i condomini. Quindi non possiamo disporre di questo spazio in modo personale (ad esempio mettendo liberamente uno zerbino, una pianta o un profumatore) o, se vogliamo farlo, dobbiamo usare il buon senso, senza ostacolare il passaggio e senza infastidire gli altri abitanti del palazzo.

pNon c’è una lista ufficiale di ciò che si può e non si può mettere sul pianerottolo condominiale ma vengono tollerati piccoli oggetti e decorativi come:
- zerbini
- piantine ornamentali
- portaombrelli
- decorazioni stagionali
- piccoli profumatori d’ambiente
Quindi, tutto ciò che non crea disagio o pericolo. Infatti, se un oggetto è ingombrante, antiestetico o fastidioso (visivamente o olfattivamente), potrebbe scatenare reclami o addirittura sanzioni. Per esempio molte persone si chiedono se possano mettere un profumatore sul pianerottolo. In genere si può fare purché purché venga scelto con cura e non arrechi disturbo agli altri.
Quindi, scegliere una fragranza delicata, posizionata con discrezione, che non darà fastidio. Gli odori troppo forti sono invece da evitare così come non bisogna esagerare con le quantità. In ogni caso, bisogna sempre controllare cosa è indicato nel regolamento condominiale in cui può essere espressamente vietato l’uso di profumi o altri oggetti sul pianerottolo e sulle scale.
Prima di agire, dunque, è bene leggere il regolamento condominiale, chiedere all’amministratore e parlare con i vicini per evitare tensioni. In merito al profumatore per ambienti, metterli sul pianerottolo può diventare illegale se supera la soglia della normale tollerabilità. Questo è stabilito dall’art. 844 del Codice Civile, che vieta qualsiasi tipo di “immissione molesta” (rumori, fumo, odori).
Se un profumatore emana un odore così forte da causare disagio, nausea o mal di testa ai vicini, può essere considerato un abuso. Quindi, qualora tu fossi “vittima” di un altro condomino che usa odori forti o esagera nelle quantità, potresti segnalarlo all’amministratore che diffiderà il responsabile. Se la situazione persistesse, l’assemblea condominiale potrà autorizzare un’azione legale e, se previsto dal regolamento, applicare una multa.
Inoltre, ogni condomino ha il diritto di agire individualmente per chiedere il risarcimento o segnalare un illecito alle autorità. I cattivi odori possono anche configurare un reato penale nel caso di “getto pericoloso di cose”. La legge punisce chi getta o spruzza sostanze, oppure provoca odori, vapori o fumi che disturbano le persone, anche se non sono tossici, con l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 206 euro.