Le villette nelle zone residenziali sono spesso divise tra loro da muri, siepi, recinzioni che appartengono ad entrambe le proprietà. Al momento della manutenzione è possibile che i vicini non sappiano come comportarsi nella suddivisione delle spese. La vera questione da chiarire è se l’elemento divisorio è realmente in comune oppure appartiene ad uno solo dei proprietari.
I muri divisori delimitano due o più proprietà. Possono separare due edifici, due terreni, due cortili oppure giardini e orti. In questi casi il muro si considera in comune. Nella separazione degli edifici cessa di essere in comune nel momento in cui l’altezza degli edifici è diversa e una delle due costruzioni supera nettamente l’altra.
Non sono in comproprietà nemmeno i muri divisori con spioventi, cornicioni, mensole, nicchie con profondità superiore alla metà dello spessore del muro. La proprietà spetterà al proprietario con spioventi e sporti che affacciano sul suo terreno. La normativa, dunque, definisce quando un muro può considerarsi in comune e quando no e tale distinzione è fondamentale per capire come gestire la manutenzione.
Ristrutturazione di un muro in comune con il vicino
Secondo la Legge in caso di muro divisorio in comune entrambi i proprietari dovranno sostenere le spese di manutenzione in proporzione al diritto di ognuno. Se il muro divisorio risultasse di proprietà di una sola persona, invece, sarà questa a dover pagare l’intera ristrutturazione di tasca propria. Bisogna puntualizzare che qualora le riparazioni fossero imputabili a danno causati da lavori svolti da un comproprietario allora sarà solo questo a dover pagare le spese. Stesso discorso qualora la ristrutturazione sia necessaria per una cattiva manutenzione di uno dei comproprietari.

La normativa, comunque, autorizza un comproprietario di un muro comune a rifiutare di pagare le spese rinunciando al suo diritto sul muro a condizione che lo stesso non sostenga l’edificio o una costruzione di proprietà. Attenzione, rinunciando al muro si rinuncia anche al terreno su cui è stato costruito. L’atto dovrà essere scritto e firmato da un notaio e trascritto nel Registro dei beni immobiliari.
E se invece del muro a dividere le proprietà ci fosse una siepe oppure una recinzione? Nel primo caso se siepe (o fosso) risultasse adibito a scolo allo sarà di proprietà di chi lo utilizza. Nel secondo caso bisogna distinguere tra recinzione metallica e muraria. Chi ha installato la recinzione metallica pagherà l’eventuale manutenzione mentre in caso di recinzione muraria si può richiedere che il vicino contribuisca in proporzione alla quota.