La Cassazione con una sentenza chiarisce quando determinati lavori effettuati in casa non danno più diritto alla classica esenzione IMU, quella per l’abitazione principale. Molti cittadini si ritroveranno beffati e con la tassa da corrispondere con l’acconto a giugno e il saldo a dicembre.
La normativa prevede che l’IMU non si debba corrispondere per l’abitazione principale da non confondere con la prima casa. L’abitazione principale è l’unità immobiliare dove il soggetto passivo e i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano in modo abituale. Rientrano nel regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze associate classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (una sola unità pertinenziale per ognuna delle categorie).
Da specificare che l’esenzione non è valida se l’abitazione principale è di lusso ossia classificata come categoria A/1, A/8 o A/9. L’agevolazione invece è prevista anche per le abitazioni assimilate alla principale. Secondo una recente sentenza della Cassazione, poi, non sarà concessa l’esenzione qualora vengano uniti due appartamenti di fatto e usati come abitazione principale. Scendiamo nei dettagli.
Niente esenzione IMU per due appartamenti uniti
Una pratica edilizia diffusa è l’unione di due piccoli appartamenti attigui per ottenere un grande appartamento in cui vivere. Ebbene, secondo l’ordinanza 28420 del 27 ottobre 2025 ai fini IMU l’unione fisica non è sufficiente per determinare l’esenzione legata all’abitazione principale. Ciò che conta è l’accatastamento unico. Una sentenza che spiazza milioni di proprietari di immobili uniti per i quali l’IMU non è stato corrisposto.

Due appartamenti unità nella realtà ma divisi al catasto non determinano il diritto all’esenzione IMU anche se l’abitazione finale è quella principale. I Giudici hanno interpretato in modo letterale la normativa IMU per giungere a questa conclusione.
“L’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa” – stabilisce la Legge ma sempre lo stesso testo specifica che “per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”.
Proprio la definizione di “unica unità immobiliare” fa la differenza su chi paga l’IMU e chi no. La registrazione al catasto come singolo immobile comporta il diritto all’esenzione. Se dal catasto risultano due immobili diversi pur uniti nella realtà ecco che l’imposta si deve pagare. La Cassazione non ammette interpretazioni differenti, la normativa va seguita alla lettera così come i paletti che ha fissato.
Se hai qualsiasi tipo di dubbio chiedi al tuo commercialista oppure al Caf che segue le tue pratiche.






