Il giardino viene considerato da molti una sorta di oasi di tranquillità soprattutto quando si abita in condominio, per rendere questo spazio più confortevole in molti ricorrono a soluzioni come pergole o gazebi, ma quella che potrebbe sembrare una semplice scelta per arredare il proprio giardino e per renderlo più vivibile potrebbe rivelarsi una fonte di conflitto con i vicini.
Non tutte le installazioni, sono uguali e quando il gazebo assume caratteristiche di stabilità, magari essendo cementato alla base o le coperture applicate vengono ritenute fisse e quindi permanenti si potrebbe incorrere in problematiche che sfociano nell’ambito edilizio.
Recentemente la sentenza del tribunale di Foggia ha suscitato un forte interesse, il tribunale ha infatti imposto la demolizione di un gazebo costruito in violazione della distanza minima.
Quando un gazebo diventa un caso legale
Il gazebo è a tutti gli effetti una costruzione pur essendo prettamente realizzato con una funzione di arredo e solo con lo scopo ricreativo e non ad uso abitativo questo non significa che venga escluso dalle rigide regole dell’edilizia.

Infatti ciò che definisce una costruzione non è tanto l’uso previsto quanto la sua permanenza solidità e incidenza sul territorio, un gazebo in legno ancorato al suolo con copertura rigida è considerato a tutti gli effetti un’opera edilizia soggetta quindi al rispetto delle distanze e soprattutto a dei permessi per la messa in opera.
L’articolo 873 del Codice Civile prevede una distanza minima di tre metri tra costruzioni su fondi confinanti salvo regolamenti locali più restrittivi, la violazione di questa norma può dar luogo ad azioni giudiziarie da parte dei vicini indipendentemente dalla regolarità amministrativa del gazebo, questo significa che anche se avete ottenuto tutti i permessi dal comune per realizzare il gazebo se non avete rispettato le distanze, il vostro gazebo potrebbe essere soggetto di demolizione
La controversia esaminata dal tribunale di Foggia si è focalizzata su una violazione ancora più sottile che è quella regolata dell’articolo 905 del Codice Civile, che disciplina le cosiddette “vedute”.
Questo termine giuridico indica ogni apertura permanente o meno che consenta di guardare direttamente nella proprietà altrui al fine di tutelare la privacy e la riservatezza degli spazi privati va mantenuta una distanza di almeno 1,5 metri.
Nel caso esaminato a Foggia il gazebo rispettava le distanze ed era a norma ma generava nuove possibilità di affaccio diretto verso la proprietà della parte dei vicini e pur non essendo di fatto un abuso edilizio strutturale, è stato giudicato lesivo del diritto alla riservatezza, in quanto comprometteva il libero e indisturbato godimento dello spazio personale del vicino
La convivenza civile richiede regole chiare ma anche soluzioni giuste ed equilibrate, le costruzioni in giardino non sono mai solo una questione estetica, vanno rispettati infatti i diritti fondamentali dei nostri vicini.