Confisca dei beni e altre misure di prevenzione sono azioni messe in atto dal Fisco contro i cittadini con debiti. In caso di patteggiamento cambia poco perché la Cassazione usa la pericolosità sociale attribuibile al contribuente per giustificare quelle azioni. Quanto c’è di legale in questa prassi?
Prevenire un reato fiscale è un obiettivo dello Stato. Per questo mette in atto misure al limite del legale e che scatenano molte polemiche. Il crimine ancora non è stato commesso ma nell’eventualità che possa essere perpetuato ecco che scattano misure preventive. Si basano, dunque, su un’ipotesi, un giudizio di pericolosità sociale basato su specifici parametri.
Pur senza condanna definitiva, quindi, il Fisco può intervenire sul patrimonio e la libertà personale di un soggetto. E se dovesse esserci un patteggiamento cambierebbe qualcosa? La Corte di Cassazione ha chiarito che nulla sarebbe diverso anzi, una sentenza di applicazione della pena su richiesta di tutte e due le parti può diventare un elemento chiave per esprimere un giudizio di pericolosità. Siamo proprio al limite della legalità.
Confisca dei beni anche con patteggiamento: cosa sapere
Come detto le misure di prevenzione vogliono impedire che un reato venga commesso. Sono messe in atto verso individui che hanno già commesso reati e potrebbero essere recidivi. Viene giudicata la pericolosità sociale in termini generici soprattutto di chi è dedito a traffici delittuosi o vive con proventi di attività illecite.

Tre le misure preventive c’è la confisca dei beni preventiva che aggredisce i patrimoni dal valore spropositato rispetto al reddito dichiarato. Il possessore dovrà giustificare la provenienza dei beni o verranno confiscati. Questo anche in caso di patteggiamento se viene dato un giudizio di pericolosità sociale.
La decisione della Cassazione si basa su tre punti chiave. Il patteggiamento non è un accertamento pieno della responsabilità penale e non la esclude come fa, invece, la sentenza di assoluzione. L’articolo 445 del Codice Penale, poi, stabilisce i contesti in cui non è previsto l’uso della sentenza di patteggiamento. Disciplinari, tributari, civili, amministrativi. Non sono incluse le misure di prevenzione e di conseguenza si possono usare nell’ambito del patteggiamento.
Ultimo punto, gli effetti penali estinti con l’espiazione della pena patteggiata. Non vi rientrano le valutazioni sulla condotta della persona. Di conseguenza possono essere utilizzate per esprimere un giudizio di pericolosità che porta a procedimenti di prevenzione. Concludiamo con una puntualizzazione importante. Le misure di prevenzione non sono soggette al divieto di irretroattività secondo la Cassazione. Significa che si potrebbe oggi applicare una misura anche se all’epoca del reato le condotte non erano base legale per un giudizio di pericolosità.
 
					






