Facciata condominiale anche con prestito? Attenzione al Fisco, ci sono cose che non si possono fare

È possibile pagare le spese previste per la facciata condominiale usufruendo di un prestito? Forse sì, ma ci sono delle regole ben precise che devono essere seguite.

La gestione di un palazzo richiede regole ben precise a cui tutti i residenti devono sottostare e che vengono decise in occasione delle regolari assemblee che si tengono periodicamente. Questo vale per ogni tipo di lavori, compreso il rifacimento della facciata condominiale, intervento che può rivelarsi evidentemente piuttosto numeroso, a maggior ragione se si tratta di un edificio che ha diversi piani.

Non si può evidentemente pensare che questa possa durare decenni, è evidentemente necessario provvedere a una serie di ritocchi prima che possano verificarsi eventuali segni di degrado. Qualora si dovesse decidere di procedere, i condomini pagano senza dividerle con altri le spese relative alla propria proprietà, mentre condividono quelle relative alle parti comuni.

Da questi sono esclusi i balconi, che rientrano tra le spese condivise per il mantenimento proprio perché contribuiscono al late estetico della struttura. È bene comunque sapere come ci si debba regolare per i pagamenti previsti in queste situazioni, così da evitare equivoci e problemi.

Posso ricevere un prestito per pagare la facciata condominiale? La risposta è sorprendente

Non è così semplice avere a disposizione i soldi che sono necessari per sostenere una spesa importante come quella che può essere la facciata condominiale. Chi si trova in questa situazione potrebbe quindi essere in difficoltà, pur avendo la necessità di ottemperare all’obbligo come stabilito in assemblea. Sottrarsi non è evidentemente possibile, si può comunque risolvere grazie a un prestito, non necessariamente quello che si ottiene dalla banca, ma anche semplicemente grazie a un familiare stretto, come può essere un genitore o un figlio, che vivono però altrove.

È però naturale chiedersi se questo sia consentito dalla legge o possa portare ad avere problemi che possono complicare ulteriormente la situazione. Ottenere un sostegno da un parente è ovviamente consentito, non esclusivamente per questo scopo, ma è necessario agire in maniera scrupolosa se non si vogliono problemi.

firma notaio
Posso ricevere un prestito per pagare la facciata condominiale? La risposta è sorprendente – Foto | Designmag.it

In casi simili è infatti consigliabile redigere una scrittura privata, in cui devono essere contenuti una serie di dettagli importanti: l’importo prestato, le modalità e i tempi di restituzione, e se il prestito è fruttifero (con interessi) o infruttifero (senza interessi). Qualora dovessero esserci controlli fiscali, si avrà così la garanzia di avere reso tutto trasparente, senza possibilità che ci siano contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

È inoltre fondamentale anche la modalità con cui avviene il trasferimento di denaro. Se la cifra supera il l limite legale per l’uso del contante (attualmente 5.000 euro), si devono utilizzare strumenti tracciabili quali bonifico bancario o assegno non trasferibile. Occhio inoltre a non dimenticare di indicare la causale, tra le più adatte in situazioni simili c’è “Prestito infruttifero per ristrutturazione facciata condominiale”.

Non c’è comunque un obbligo vero e proprio legato alla scrittura privata, ma certamente questa può rappresentare una tutela in più per ogni utente. Non si corre inoltre il rischio che il trasferimento di denaro possa essere ritenuto reddito non dichiarato.

Agenzia delle Entrate
La scrittura privata può essere utile in caso di controlli – Foto | Designmag.it

A breve c’è inoltre un altro vantaggio di cui si potrà godere quando si sosterrà la spesa per la facciata condominiale. A partire dal 1° gennaio 2025, infatti, si può beneficiare di una detrazione fiscale del 36%, con un limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. È compito dell’amministratore rilasciare una certificazione in cui viene segnalato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota imputabile a ciascun condomino.

Gestione cookie