La comproprietà di un bene prevede diritti e doveri nei confronti degli altri proprietari. In generale ogni decisione sulla sorte di quel bene deve prevedere la pluralità dei titolari. Potrebbero esserci pareri discordi e volontà contrarie, cosa succederebbe in questo caso? Chi dovesse agire in autonomia in quali conseguenze potrebbe incorrere?
Una proprietà condivisa porta vantaggi e svantaggi. La condivisione delle spese, ad esempio, è un pro mentre la presenza di più pareri è un contro. Arrivare a prendere una decisione unanime può essere veramente complicato se non si riesce a raggiungere un compromesso. Per l’esasperazione, allora, un solo proprietario potrebbe decidere di agire non tenendo conto della volontà degli altri comproprietari.
L’ordinamento giuridico italiano specifica le conseguenze di un tale gesto definendo la linea di separazione tra ciò che è legittimo e ciò che comporta la nullità di un atto per proteggere il diritto di ogni singolo condomino da disposizioni arbitrarie e unilaterali. Approfondiamo, dunque, i rischi per chi dona un immobile senza il parere favorevole degli altri proprietari.
Cosa succede se si dona casa senza interpellare gli altri proprietari
La Legge è chiara, per donare un immobile con più proprietari occorre che tutti i titolari siano favorevoli. La donazione, infatti, riguarda il bene nella sua totalità e nessun parere è più importante degli altri. Secondo l’articolo 1108 comma 3 del Codice Civile per l’alienazione del bene è necessario il consenso unanime di tutti i comproprietari della comunione del bene stesso.

Ogni titolare possiede una quota dell’immobile e non ha alcun diritto di disporre delle quote degli altri proprietari. Per il trasferimento dell’intera abitazione tutti dovranno essere disposti a cedere la propria quota sulla quale vantano un diritto.
Solo se tutti i proprietari si recheranno dal notaio per firmare l’atto pubblico di donazione allora il trasferimento si potrà considerare valido. Se questo requisito dovesse mancare l’atto sarebbe nullo.
La sentenza della Cassazione numero 5068 del 2016 sottolinea come la donazione di un bene altrui è affetta da nullità per mancanza di causa del contratto di donazione. La causa è lo spirito di liberalità con cui il donante crea un vantaggio al donatario disponendo di un proprio diritto e non di diritti altrui.
Un solo proprietario non può disporre l’impoverimento di un altro titolare dell’immobile senza il suo parere favorevole alla donazione. Il principio è semplice, non si può donare ciò che non si possiede. Rimane il fatto che si possa donare solo la propria quota di proprietà.






