Problemi di vicinato, come in generale di convivenza e condominiali, sono ai primi posti tra i temi che maggiormente creano disagi e per cui si chiede l’intervento della legge.
Spesso accade che, in case con presenza di verde o di giardino, le siepi dei vicini diventino protagoniste di discussioni che possono sfociare in controversie legali. Ecco cosa dice a questo proposito il Codice Civile.
Siepi del vicino che invadono casa, cosa si può fare?
L’invasione della proprietà da parte di una siepe può provocare diversi disagi, quali la difficoltà di parcheggio, limitare la vista e il passaggio delle persone, per citare le più comuni. In caso di questa problematica, arriva in soccorso il Codice Civile, che stabilisce le distanze necessarie degli alberi tra le abitazioni, e come comportarsi in caso di invasione di siepi da parte di un vicino.
Nello specifico lo spiega l’articolo 896 del Codice Civile, che specifica che in caso di invasione dei rami di una proprietà all’interno di quella accanto, si può fare richiesta di intervenire per tagliarli. La legge distingue chiaramente le responsabilità in caso di alberi o siepi che invadono la proprietà altrui: se le radici di un albero sconfinano, il proprietario della casa “invasa” ha il diritto di tagliarle autonomamente, ma se sono i rami a cadere verso la proprietà altrui, la potatura spetta esclusivamente al proprietario dell’albero, poiché l’intervento richiederebbe l’accesso alla sua proprietà.

Per prevenire tali problematiche, l’articolo 892 del Codice Civile stabilisce precise distanze da rispettare per la piantumazione:
- 3 metri per alberi ad alto fusto.
- 1,5 metri per alberi che non superano i 3 metri di altezza.
- 0,5 metri per alberi non più alti di 2,5 metri, siepi e arbusti.
- 1 metro per siepi di ontano, castagno o piante che richiedono potature periodiche.
- 2 metri per siepi di robinie.
Se esiste un muro divisorio tra le due proprietà, queste distanze non sono necessarie, a patto che le piante non superino l’altezza del muro stesso. Secondo l’articolo 894 del Codice Civile, il vicino può pretendere che alberi e siepi invadenti vengano tagliati, ma non può provvedere personalmente alla potatura. Agire autonomamente in questo caso può portare a conseguenze legali.
Se il dialogo con il vicino non produce risultati, si può procedere inviando una lettera di diffida, se anche questa non dovesse essere sufficiente, l’ultimo passo è richiedere un incontro in tribunale. Nel caso in cui l’albero o la siepe rappresentino un pericolo imminente (ad esempio, una siepe con spine in un luogo di passaggio o un albero pericolante), è possibile richiedere un provvedimento d’urgenza all’autorità giudiziaria.
Vietati dall’articolo 833 del Codice Civile gli atti emulativi, quando cioè un vicino pianta alberi o siepi con il solo scopo di causare danno o fastidio alla proprietà altrui, come ostruire un passaggio o limitare il panorama; chi subisce tale ingiustizia può denunciare il vicino, il quale sarà obbligato a rimuovere la causa del danno e a risarcire. Se una siepe nasce da un accordo comune per delimitare le proprietà, le spese di manutenzione sono divise al 50%.