La Cassazione stabilisce il legittimo uso del viale condominiale che porta ai garage. Dove il buon senso non arriva deve intervenire la Legge a stabilire i comportamenti leciti e quelli non consentiti. Il vicino che per vizio parcheggia l’auto dove non dovrebbe rischia sanzioni onerose.
I rapporti tra vicini sono disciplinati dal regolamento di condominio, dal Codice Civile e in determinati casi dal Codice Penale. Le norme sono indispensabili per stabilire ragione e torto, per evitare che particolari situazioni degenerino e per prendere decisioni che coinvolgono una pluralità di persone.
Tra gli svantaggi di vivere in un condominio c’è proprio la necessità di doversi confrontare con tante teste che pensano in modo diverso, più o meno ragionevolmente. Ci sono i vicini aperti al dialogo e all’ascolto, capaci di accettare compromessi e altri che non riescono a guardare oltre i propri interessi personali. Quest’ultimi spesso compiono azioni irrispettose con la pretesa di aver ragione. Solo la Legge può farli desistere e rinunciare all’abuso.
Cosa fare se il vicino parcheggia l’auto sul viale condominiale
L’articolo 1117 del Codice Civile stabilisce che il viale d’accesso al garage è una parte comune del condominio e assolve ad una funzione precisa, permettere il passaggio dei veicoli. La sosta, dunque, non è permessa a differenza del transito. Il vicino che blocca l’accesso ai box commette un reato perché limita il diritto degli altri condomini ad entrare o uscire dall’autorimessa.

L’auto si può parcheggiare sul viale solo se previsto dal regolamento condominiale contrattuale (quello redatto dal costruttore e approvato all’unanimità) e se l’assemblea decide di modificare l’uso della parte comune a condizione che i diritti di ciascun condomino non vengano compromessi.
A confermare le direttive normative la Cassazione con la sentenza 25227 del 15 settembre 2025. Il viale condominiale serve per il transito e non come parcheggio. Non esiste alcun diritto automatico di parcheggio nelle aree comuni, solo se espressamente previsto da un titolo allora si potrà vantare tale diritto.
L’assemblea non ha la facoltà di autorizzare la sosta sul viale, un’eventuale delibera sarebbe nulla perché il restringimento della carreggiata non è sicuro e pregiudica la naturale destinazione d’uso del bene comune. Può solo vietare il parcheggio, non concederlo.
Bisogna aggiungere, però, che se manca un vero diritto di accesso carrabile ai fabbricati allora il divieto di parcheggio non sarà invocabile. L’area dovrà essere effettivamente destinata al transito verso i garage altrimenti il vicino potrà parcheggiarvi senza temere conseguenze.






