Condominio, la nuova sentenza stravolge tutto: non sei obbligato a pagare

La nuova sentenza del Tribunale di Salerno cambia tutto: i condomini non sono obbligati a pagare tutto ciò che viene discusso in assemblea.

L’articolo 1120 del Codice Civile regola le possibili “innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni“. Esso si articola in tre punti e riguarda le opere di manutenzione e ristrutturazione degli edifici, l’eventuale eliminazione delle barriere architettoniche – delle scale, ad esempio, che impediscono a un residente in sedia a rotelle di accedere al condominio – e gli impianti di ricezione centralizzati.

È sufficiente un solo condomino interessato affinché l’amministratore sia obbligato a convocare un’assemblea, così da rendere nota la proposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. A quel punto si può procedere con l’installazione, per esempio, dell’antenna centralizzata. Quest’ultima soddisfa il diritto di informazione dei cittadini, rendendo loro accessibile la ricezione radiotelevisiva e qualsiasi altro canale culturale. Cosa succede però se un condomino non necessita dell’antenna?

L’antenna centralizzata condominiale non è un obbligo

L’antenna centralizzata è un impianto unico, che pertanto presenta dei costi da suddividere tra i residenti del condominio. Non tutti però necessitano dell’antenna per avere accesso a un canale di informazione e comunicazione. Alcuni utilizzano la parabola, altri invece non guardano per nulla la televisione. In tal caso, pagherebbero per un servizio che non utilizzano nei fatti. La sentenza del Tribunale di Salerno n. 3360/2024 ha chiarito l’equivoco.

Antenna
L’antenna centralizzata condominiale non è un obbligo – designmag.it

Non vi è nessun obbligo per i condomini di accettare passivamente qualsiasi spesa comune venga pattuita in assemblea, soprattutto se non ha nessun impatto sulla loro routine. Sicuramente il soggetto disinteressato non può bloccare l’iniziativa – se votata da 2/3 dei residenti –, ma può sfilarsi dal pagamento della sua quota. Il giudice ha analizzato l’innovazione e il contesto, evidenziando come il rifiuto di un condomino di usufruirne non abbia alcun impatto sul suo utilizzo comune.

Per intenderci: se un residente non utilizza l’antenna, questo non ne compromette il servizio. Diverso è il discorso se un condomino volesse un impianto idraulico tutto suo oppure un sistema di riscaldamento privato laddove sia presente quello centralizzato. Le sue pretese comprometterebbero “l’uso più comodo” per gli altri condomini. Nel caso dell’antenna invece, si tratta di una scelta individuale che non mina la serenità altrui.

È tuttavia importante sottolineare un punto fondamentale: il fatto che il condomino in questione rifiuti di utilizzare l’antenna e pagare la sua quota, non lo esime da contribuire alle spese di manutenzione dell’impianto, in quanto risulterà comunque un comproprietario. Inoltre, se dovesse cambiare idea, nessuno può vietargli di aggiungersi agli altri condomini, pagando la sua quota. Senza gli arretrati.

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