Sono i dettagli a fare la differenza tra una casa di lusso e una di altra categoria catastale. Capire in quale categoria rientra il proprio immobile è fondamentale per il pagamento delle tasse. Sbagliando il Fisco ti verrà a cercare chiedendoti indietro soldi percepiti indebitamente.
Capire se la propria casa è considerata di lusso oppure no è fondamentale per seguire la normativa e non rischiare gravi conseguenze. In base alla categoria catastale di appartenenza, infatti, si saprà se sono concesse o meno le agevolazioni fiscali concesse per l’abitazione principale e se si dovrà pagare l’IMU oppure a quanto ammonteranno determinate tasse. Sembrerà strano ma per risolvere il dubbio il primo dettaglio da conoscere riguarda la data di acquisto dell’abitazione.
Questo perché le regole sono cambiate a partire dal 10 gennaio 2014. Per gli atti di compravendita precedenti a questa data con riferimento all’imposta di registro o al 13 dicembre 2014 per l’IVA si terrà conto dei requisiti che definiscono una casa di lusso indicati nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 numero 1072. Tra le caratteristiche principali citiamo la presenza di una piscina di minimo 80 mq o di un campo da tennis, una metratura oltre i 240 mq, case unifamiliari con lotti di pertinenza oltre 3000 mq o costruite su aree destinate a ville o parchi privati.
Le case di lusso oggi: ecco i requisiti da conoscere
Dal 2014 il criterio per individuare le case di lusso è cambiato ed è stato semplificato. Un’abitazione è considerata di lusso – e di conseguenza esclusa dalle agevolazioni “prima casa” e dall’esenzione IMU – se iscritta al momento dell’acquisto in una categoria catastale tra A/1, A/8 e A/9 rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Non contano più i metri quadrati, la presenza della piscina, il terreno di costruzione o la presenza di quattro elementi accessori come la presenza di una scala di servizio, l’altezza del piano superiore oltre 3.30 metri, pavimenti in materiali di pregio. Basta vedere la categoria di appartenenza e tutto sarà chiaro.
Ribadiamo come questo nuovo regime valga per le compravendite successive al 10 gennaio 2014 per l’imposta di registro e al 13 dicembre 2014 per l’IVA. La nuova normativa non ha carattere retroattivo. Dettaglio fondamentale per capire quale sarà il Decreto che consulterà il Fisco in caso di accertamento su un atto di compravendita. Quindi, adesso che hai tutte queste informazioni sai cosa fare.