Uno dei vantaggi di abitare in condominio è la ripartizione delle spese in modo tale da risparmiare. Il problema si manifesta nel momento in cui c’è un condomino – e si spera uno solo – che non paga la propria parte. L’amministratore cosa può fare per recuperare le somme non corrisposte? Ci vanno di mezzo gli altri condomini che hanno sempre pagato puntualmente?
Chi vive in certi condomini potrebbe scrivere un libro su quante stranezze viste o sui rapporti tra condomini. Certo esistono situazioni idilliache in cui si va d’amore e d’accordo, tra persone ragionevoli che cercano di andare incontro alle esigenze altrui ma in tanti, troppi casi i rapporti tra vicini sono tesi e non amichevoli.
Capita quando nell’edificio vive un condomino che poco si interessa di avere buone relazioni con gli altri, che manca di rispetto e mette in atto atteggiamenti sgradevoli. C’è il vicino che sbatte la tovaglia dopo mangiato fuori dalla finestra anche se ci sono panni stesi nel balcone sottostante, quello che fa rumore ad ogni ora del giorno e della notte e quello che se al cane scappano i bisogni per le scale nemmeno pulisce. Storia di vita vera ma il problema più grande è il vicino che non paga le spese.
Chi paga il debito contratto da un condomino
La Legge stabilisce che il debito di un singolo condomino inadempiente non va a gravare automaticamente sugli altri proprietari di immobili. Siamo in presenza di una responsabilità per le obbligazioni condominiali verso terzi parziaria. Significa che ogni condomino è responsabile unicamente della propria quota di spese stabilita in base ai millesimi di proprietà.

A definire l’azione quando c’è un condomino inadempiente è l’articolo 63 del Codice Civile. Si segue un ordine di priorità e i creditori – ad esempio l’impresa che ha effettuato lavori di ristrutturazione su parti comuni – non possono bussare ai condomini virtuosi per chiedere i soldi del condomino che non ha pagato la sua parte. Dovranno agire direttamente nei confronti del proprietario moroso con solleciti di pagamento, decreti ingiuntivi, pignoramento dei beni.
Se tutti questi tentativi di recupero non dovessero andare a buon fine allora il creditore potrà rivalersi sugli altri condomini, quelli che hanno corrisposto la propria parte. Questi, però, non sono obbligati a coprire tutto il debito dell’inadempiente ma solo la quota del condomino moroso (sentenza della Cassazione numero 1002 del 15 gennaio 2025) ripartita in millesimi. Ipotizziamo un debito di 1.000 euro e un condomino con il 15% dei millesimi. Il proprietario virtuoso dovrà pagare 150 euro in più rispetto la quota originaria.
Laddove ci sia un condomino moroso, comunque, il condominio può agire legalmente per recuperare le somme dovute, sospendere la fruizione dei servizi comuni all’inadempiente oppure costituire un fondo morosi per coprire il debito condominiale.